LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10432-2020 proposto da:
C. AGRI POWER PLUS SOCIETA’ AGRICOLA SRL, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTICHI ALESSANDRO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1905/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente è un’azienda agricola che gestisce un impianto per la produzione di biogas mediante un impianto per lo sfruttamento di biomassa asseritamente prodotta dall’azienda agricola stessa: a seguito di DOCFA – con la quale si chiedeva la classificazione di cinque fabbricati nella categoria D/10, ossia fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola – non ritenendo sussistere i presupposti di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994, l’Ufficio ha negato al suddetto impianto il riconoscimento dei requisiti di ruralità e ha collocato i cinque fabbricati nella categoria catastale D/1 (opifici);
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente contro il relativo avviso di accertamento del 2007 relativo alla rendita catastale e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello affermando che: i terreni agricoli dai quali venivano prodotte le biomasse erano di un proprietario diverso rispetto a quello dei fabbricati; l’onere della prova dell’esistenza dei requisiti per la ruralità grava sul contribuente e quindi era la parte contribuente che doveva dimostrare che le biomasse utilizzate per produrre energia provengono dalla stessa azienda agricola.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 1994 in quanto deve riconoscersi il carattere della ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e la ruralità dell’impianto e dei terreni ad esso asserviti consegue al contenuto di atti amministrativi (impianto autorizzato nell’ambito di un piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale e l’autorizzazione unica rilasciata dalla provincia di Grosseto);
con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per il mancato rilievo del difetto di motivazione degli atti impugnati in relazione alla documentazione già acquisita dall’Ufficio, in quanto, in presenza degli atti amministrativi di cui al primo motivo di impugnazione, sarebbe spettato all’Ufficio la prova del difetto della ruralità.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi ruotano intorno alla doglianza relativa alla mancata considerazione di atti amministrativi che proverebbero la ruralità dei fabbricati in questione, sono inammissibili.
La Commissione Tributaria Regionale infatti motiva il rigetto dell’appello affermando che i terreni agricoli dai quali venivano prodotte le biomasse erano di un proprietario diverso rispetto a quello dei fabbricati e che l’onere della prova dell’esistenza dei requisiti per la ruralità grava sul contribuente e quindi era la parte contribuente che doveva dimostrare che le biomasse utilizzate per produrre energia provenivano dalla stessa azienda agricola, senza fare alcun riferimento, nei motivi della decisione, ai suddetti atti amministrativi invocati dal ricorrente. In questa situazione, per evitare una dichiarazione di inammissibilità dei motivi, il contribuente avrebbe dovuto – e non lo ha fatto – allegare al ricorso e riportarne i passi più significativi di tali documenti nel corpo del ricorso stesso e semmai lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, non certo, come invece ha fatto, la violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La sentenza impugnata ha infatti in diritto correttamente gravato la parte contribuente dell’onere probatorio del carattere della ruralità dei fabbricati – in questo senso può farsi riferimento a Cass. n. 10823 del 2019, secondo cui in tema d’ILI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, per cui l’immobile che sia iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 (conv., con modif., in L. n. 133 del 1994), non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1- bis, (conv., con modif., nella L. n. 14 del 2009, n. 14) e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che richieda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato; nello stesso senso Cass. n. 26617 del 2017 – in virtù del principio generale secondo cui la prova delle agevolazioni fiscali spetta al contribuente (cfr. in questo senso, ad esempio, Cass. n. 23226 e 17334 del 2020) e mediante una motivazione coerente e ragionevole mentre le doglianze della ricorrente, invece, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020). Per di più la ricorrente prescinde sostanzialmente dal confutare il ragionamento logico-giuridico svolto dalla Commissione Tributaria Regionale – fondato sulla diversità dei proprietari dei terreni e degli impianti e sulla sopra ricordata assenza di prova della ruralità – contrapponendo piuttosto una propria versione dei fatti e una propria valutazione giuridica degli stessi fondata sull’omessa valutazione di atti amministrativi che, come detto, non sono né allegati né riportati nel corpo del ricorso.
A tal proposito infatti, secondo questa Corte:
in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., SU, n. 23745 del 2020);
in tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. n. 4905 del 2020);
in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).
In effetti, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).
Secondo questa Corte infatti il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).
Ritenuta dunque l’inammissibilità di entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021