Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30094 del 26/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19655-2020 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

FERRARI, 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTA MARIA ANGELA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1067/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 07/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente ricorreva avverso avviso di accertamento per IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 2012 emesso a seguito di costi annotati e non inerenti relativi alla società Lachi s.n.c., di cui lo stesso possedeva il 100% a seguito di recesso dalla stessa società dell’altro socio;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello, osservando che: la mancanza di contabilità non è giustificata dall’assunto che la parte non svolgeva attività di rilievo economico-commerciale; l’aver rilevato che la vendita veniva effettuata è sufficiente a rendere reale un’attività commerciale; vi è prova che i conti correnti intestati al coniuge e/o alla figlia provano i movimenti relativi alla vendita e all’acquisto senza che la società, in liquidazione, non permettesse la reale successione nei rapporti del soggetto originario; i beni immobili che erano strumentali all’impresa venivano utilizzati dalla parte contribuente; la ricostruzione del reddito effettuata dall’Ufficio è pertanto legittima.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la parte contribuente affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza camerale chiedeva che la questione fosse rimessa alla pubblica udienza, mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia omessa pronuncia su un motivo di appello decisivo della controversia con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sull’eccezione di carenza di legittimità passiva del ricorrente-unico socio per aver ritenuto erroneamente estinta la società LACHI s.n.c. per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di legge D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 36 e 61 nonché art. 112 c.p.c. per motivazione omessa o apparente.

Deve in via prioritaria esaminarsi il secondo motivo di impugnazione che, poiché lamenta in radice la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, assume priorità rispetto al primo dal punto di vista logico-giuridico.

Il secondo motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte infatti:

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018);

in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020);

il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale affermando che: la mancanza di contabilità non è giustificata dall’assunto che la parte non svolgeva attività di rilievo economico-commerciale; l’aver rilevato che la vendita veniva effettuata è sufficiente a rendere reale un’attività commerciale; vi è prova che i conti correnti intestati al coniuge e/o alla figlia provano i movimenti relativi alla vendita e all’acquisto senza che la società, in liquidazione, non permettesse la reale successione nei rapporti del soggetto originario; i beni immobili che erano strumentali all’impresa venivano utilizzati dalla parte contribuente; la ricostruzione del reddito effettuata dall’Ufficio è pertanto legittima – evidenziando una attività imprenditoriale della persona fisica contribuente e sottolineando l’utilizzo da parte sua dei beni della società contribuente, ha fornito una motivazione circa il merito della lite, e in particolare sull’avvenuta successione dell’azienda dalla società alla parte contribuente persona fisica che giustifica l’accertamento fiscale non più in capo alla prima ma a carico di quest’ultimo, sufficientemente chiara, ragionevole e coerente, che si colloca al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all’art. 111 Cost..

Il primo motivo di impugnazione è parimenti infondato.

Secondo questa Corte, infatti (Cass. n. 496 del 2015):

nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l’attività aziendale come impresa individuale – così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell’art. 2272 c.c., n. 4, -, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell’art. 2498 c.c., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l’azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite, ossia nel caso di specie, la parte contribuente: in particolare, secondo questa pronuncia, lo scioglimento della società, che a norma dell’art. 2272 c.c., n. 4, si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all’ente, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto; l’attesa semestrale dell’eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l’attività come impresa individuale. Una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall’art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma. L'”atipica trasformazione” in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (Cass., n. 3670 del 2007). Principio indubbiamente valido anche alla luce della riforma del diritto societario, posto che, come innanzi rilevato, l’art. 2498 c.c., riserva la disciplina della trasformazione a quella di un “ente” in altro “ente” (nella eterogenea da società in consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e viceversa: artt. 2500-septies e 2500-octies c.c.);

in tema di imposta di registro, l’assegnazione di azienda ad un socio è soggetta ad imposta fissa in forza del combinato disposto del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa, parte prima, art. 4, lett. d), n. 2, e n. 3, lett. a), allegata -assegnazioni ai soci “con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami d’impresa” -, e non rientra nel campo di applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 2, n. 6, e comma 3, lett. b), secondo cui le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo che abbiano ad oggetto aziende, o complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, non sono considerate cessioni di beni. Nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività d’impresa. Ciò in quanto lo scioglimento della società, che a norma dell’art. 2272 c.c., n. 4, si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all’ente, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto; l’attesa semestrale dell’eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l’attività come impresa individuale. Una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall’art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma. L’atipica “trasformazione” in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (artt. 2311 e 2312 c.c.: Cass. n. 3670 del 2007, sentenza citata dalla pronuncia richiamata in precedenza).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che: la mancanza di contabilità non è giustificata dall’assunto che la parte non svolgeva attività di rilievo economico-commerciale; l’aver rilevato che la vendita veniva effettuata è sufficiente a rendere reale un’attività commerciale; vi è prova che i conti correnti intestati al coniuge e/o alla figlia provano i movimenti relativi alla vendita e all’acquisto senza che la società, in liquidazione, non permettesse la reale successione nei rapporti del soggetto originario; i beni immobili che erano strumentali all’impresa venivano utilizzati dalla parte contribuente; la ricostruzione del reddito è pertanto legittima – evidenziando lo svolgimento di una attività imprenditoriale della persona fisica contribuente e sottolineando l’utilizzo da parte sua dei beni della società contribuente, ha fornito una motivazione circa il merito della lite, e in particolare circa l’avvenuta successione dell’azienda dalla società alla parte contribuente persona fisica che giustifica l’accertamento fiscale non più in capo alla prima ma a carico di quest’ultima in quanto come sottolineato dal primo dei principi di diritto sopra riportati – decidendo di continuare l’attività aziendale come impresa individuale, è succeduto alla società nella titolarità dell’impresa, a prescindere da una formale cancellazione della società e da una sua conseguente estinzione. Per il resto le doglianze della parte contribuente, dirette anche nella memoria a contestare la ricostruzione in fatto operata dalla Commissione Tributaria Regionale al fine di negare l’avvenuta succesione tra la società e l’ex socio-parte contribuente, investendo il merito della lite, sono insindacabili in sede di legittimità (Cass. n. 14986 del 2021; Cass. n. 3340 del 2019).

Pertanto, infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese, non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472