LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19767-2020 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ECUADOR 6, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DENTIS UMBERTO, TEALDI ALBERTO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 591/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 09/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente, titolare di una impresa individuale a Torino di commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle, impugnava un avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2003, con il quale l’Ufficio contestava in particolare la mancata contabilizzazione di ricavi per 75,143,01 Euro;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respingeva l’appello dell’Ufficio;
la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29848 del 2017, accoglieva il ricorso dell’Ufficio cassando con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte;
la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in sede di rinvio, con la sentenza impugnata in questa sede, affermava che, relativamente alla presunta omessa contabilizzazione di redditi da ricevute bancomat e carte di credito per 47.000,00 Euro, il contribuente aveva prodotto i conti correnti bancari: dalla lettura del verbale di contraddittorio del 26 marzo 2017 si rileva che il contribuente ha presentato documentazione relativa a scontrini ed estratti c/c riferiti agli incassi bancomat e carte di credito dimostrando 3.600,00 Euro contro 47.000,00 Euro accertati e confermati dall’Ufficio.”
La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva ai sensi dell’art. 370 c.p.c. al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che, con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte contribuente denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio in relazione alla rideterminazione dei ricavi sulla presunta omessa contabilizzazione di redditi derivanti da pagamenti tramite carte di credito e bancomat in quanto il verbale di contraddittorio del 26 marzo 2007, richiamato dalla sentenza impugnata in sentenza, riporta che gli incassi effettuati tramite bancomat e carte di credito non collegati ad un relativo scontrino sono 3.600 Euro circa, somma notevolmente inferiore rispetto ai 47.000 Euro accertata nel processo verbale di contestazione.
Il motivo di impugnazione è inammissibile.
Secondo questa Corte, infatti:
l’errore determinato dall’inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non “controverso” tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, ma piuttosto di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. n. 24395 del 2020);
in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. dalla L. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 24395 del 2020);
in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l’impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d’appello (Cass. n. 20635 del 2017; Cass. n. 17179 del 2020);
in tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112 c.c., comma 5, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 7364 del 2021);
e’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017). Nella specie il ricorrente si duole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dell’inesatta percezione da parte del giudice di merito del verbale di contraddittorio del 26 marzo 2007 che darebbe luogo ad un travisamento della prova,j1 cui esame, lungi dall’essere stato omesso, è stato;esaminato e intertre’tak) dal giudice di merito, cosicché semmai l’errore sarebbe stato successivo rispetto all’esame da parte della Commissione Tributaria Regionale della documentazione di cui sarebbe stata asseritamente omesso l’esame stesso e dunque non può configurarsi la tipologia di vizio invocata dalla parte contribuente, relativamente al quale peraltro la parte contribuente stessa avrebbe altresì dovuto motivare in maniera più specifica in ordine alla sua decisività ai fini della decisione ed essere più analitica in ragione del rispetto di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente avrebbe quindi potuto, al più, lamentare un errore revocatorio, tenendo però presente che tale vizio presuppone non un errore di giudizio di un documento (come nel caso di specie ove la doglianza consiste nell’avere la sentenza impugnata male interpretato la cifra da sottrarre) ma un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza – come nel caso di specie – di una pretesa ed asserita errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, di esclusiva pertinenza del giudice di merito, come tale insindacabile in Cassazione (Cass. n. 14986 del 2021; 9490 del 2021).
Ritenuta dunque l’inammissibilità dell’unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate apprestato attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021