LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9008-2020 proposto da:
N.C., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza RG 2467/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 07/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
La Corte.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato controricorso al ricorso per cassazione notificatole da NISE di N.C., per la cassazione della sentenza della Commissione regionale Lombardia n. 2467/19 depositata il 7.6.19;
che il ricorso per cassazione, peraltro, non risulta depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte recante la data del ***** (art. 369 c.p.c.).
CONSIDERATO
che:
il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; cfr. poi analogamente Cass. n. 252 del 2001; Cass. n. 26529 del 2017);
che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile;
che, essendo stata l’improcedibilità rilevata d’ufficio, le spese di giudizio vanno compensate;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese di giudizio. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021