Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30103 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17607-2019 proposto da:

COMUNE DI CALENZANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI, 34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE RUSSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CECINA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA, 52, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA MICHELI, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIANO PORRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2089/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Comune di Calenzano ricorre per la cassazione della CTR della Toscana, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento ICI e sanzioni, anno 2011, emesso dal Comune di Cecina per la quota del Comune di Calenzano (15%) – su immobile in comproprietà con i Comuni di ***** (50%) e ***** (35%), concesso in godimento a terzo, “Associazione Intercomunale Anziani ONLUS” – ha rigettato l’appello del comune di Calenzano.

La CTR, premesso che la convenzione negoziale tra i Comuni e l’Associazione ha costituito a favore di quest’ultima un diritto personale di godimento e non – come sostenuto dal Comune di Calenzano – un diritto reale d’uso – tenuto conto, oltre che degli elementi testuali, anche della previsione di limitazioni nelle modalità di godimento, circoscritto a una predeterminata destinazione e della temporaneità dello stesso – ha individuato la soggettività passiva dell’imposta nel Comune di Calenzano, in quanto proprietario, e non dell’Associazione, non risultando applicabile alla fattispecie il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1, (secondo cui sono soggetti passivi dell’imposta il proprietario di immobili di cui all’art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi).

Il Comune di Cecina si è costituito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, per un verso, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1367 e 1369 c.c., sull’interpretazione dei contratti, degli artt. 1021 e ss., sul diritto reale d’uso, e, per altro verso, violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 e art. 3, comma 1, sul presupposto e sulla soggettività passiva ICI, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR qualificato diritto personale di godimento quello attribuito con la Convenzione dei Comuni all’Associazione e di, conseguenza, attribuito la soggettività passiva dell’imposta al Comune di Calenzano.

Con il secondo motivo si deduce violazione del principio tra chiesto e pronunciato, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla non irrogabilità della sanzione per omessa dichiarazione, stante l’insussistenza di un obbligo da parte del nudo proprietario di presentare la dichiarazione ICI.

Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 10 e 14, nonché del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, per non aver la CTR rilevato la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI.

Il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che rigettando l’impugnazione relativa alla non debenza del tributo da parte del comune di Calenzano ha implicitamente disatteso la censura relative alle conseguenti sanzioni che la parte aveva formulato sul presupposto, non ritenuto corretto dalla CTR, della non debenza dell’ICI sul fabbricato in argomento.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per le stesse ragioni esposte con riguardo al secondo motivo di ricorso, per di più prospettando una censura (quella sub 3.4. del ricorso per cassazione) che non risulta proposta nei pregressi gradi di merito e che pertanto non può essere esaminata da questa Corte. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, commi 1 e 2, infatti, stabilisce il divieto dei nova in grado di appello, disponendo che domande ed eccezioni in senso stretto, non proposte nel precedente grado di giudizio, debbono essere dichiarate inammissibili in quanto estranee al thema decidendum. (cfr. Cass., n. 12467 del 2019).

Venendo al primo motivo di ricorso, relativo alla violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 e art. 3, comma 1, sul presupposto e sulla soggettività passiva ICI, lo stesso è infondato.

Questa Corte ha già escluso la fondatezza di analoga censura formulata dal ricorrente in altro omologo giudizio fra le medesime parti relativo a diversa annualità- anno 2010, (Cass., 8 gennaio 2021n. 166).

In tale occasione si è ritenuto che “…il presupposto impositivo dell’ICI, come dispone il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, è il possesso di beni immobili nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, e il soggetto passivo è individuato ai sensi dell’art. 3, nel proprietario o titolare di altro diritto reale. Questa Corte (Cass., Sez. 5, n. 16550 del 20/06/2019) è ferma nell’affermare che in tema di ICI, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3, è soggetto passivo dell’imposta il proprietario o il titolare di altro diritto reale, e non quindi il titolare di un diritto personale di godimento.

Ciò premesso va esaminata la posizione giuridica dell’Associazione, alla luce della documentazione prodotta in causa, al fine di accertare se possa ritenersi titolare di un diritto reale d’uso – come preteso dal Comune – e in quanto tale soggetto passivo dell’Imu; ovvero soggetto titolare di un diritto personale di godimento – come accertato dalla CTR- nel qual caso soggetto passivo è il Comune (com)proprietario, per l’importo correlativo.

4.1. Dall’esame delle Convenzioni stipulate fra i Comuni comproprietari, oggetto di proroga, e l’Associazione intercomunale anziani per la gestione della casa vacanza “Le gorette” di *****, emerge la mancanza di una qualsiasi volontà di costituire un diritto reale, risultando invece chiaro, da una serie di elementi evincibili dal contenuto delle convenzioni e dagli atti ad esse collegati (determine, proroghe ecc.), che è stato stipulato un atto a contenuto negoziale.

4.2. In particolare all’art. 1, è previsto l’utilizzo dell’immobile e della spiaggia antistante (quest’ultima oggetto di concessione demaniale a favore del Comune di *****, cui è demandato di provvedere al rinnovo), per l’organizzazione di soggiorni autogestiti per anziani residenti nei Comuni comproprietari e attività complementari; all’art. 2, l’impegno a rendere disponibile la struttura su richiesta di ciascuno dei Comuni comproprietari per soggiorni riservati a fasce di popolazione residente; all’art. 3, è prevista la concessione di eventuali contributi da parte dei Comuni; all’art. 4, è fissato il termine di scadenza della concessione; all’art. 5, sono regolate le spese: quelle di manutenzione straordinaria a carico dei Comuni, quelle di manutenzione ordinaria e per gli impianti a carico dell’Associazione, con il vincolo di preventiva autorizzazione da parte dei Comuni, di controllo sulle ditte esecutrici e per le quali l’Associazione deve provvedere a stipulare apposite polizze assicurative.

4.3. A ciò si aggiunga che la determina (n. 621/2010 del Comune di *****) è denominata “autorizzazione all’uso temporaneo” dell’immobile, per il quale è previsto un canone d’uso, determinato per ciascuno dei comproprietari.

5. Gli indicati elementi, contrariamente a quanto dedotto, costituiscono indice univoco della presenza di un accordo a contenuto negoziale e non della costituzione di un diritto reale di uso.

5.1. La differenza, dal punto di vista sostanziale e contenutistico, tra il diritto reale d’uso e il diritto personale di godimento è costituita, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dall’ampiezza ed illimitatezza del primo, in conformità al canone della tipicità dei diritti reali, rispetto alla multiforme possibilità di atteggiarsi del secondo che, in ragione del suo carattere obbligatorio, può essere diversamente regolato dalle parti nei suoi aspetti di sostanza e di contenuto (Cass. n. 5034 del 2008; Cass. n. 7811 del 2006).

5.2. Peraltro il diritto reale d’uso consta di un’ampiezza di potere, che, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene, non può soffrire condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo (Cass. n. 17320 del 2015).

5.3. Nella fattispecie non si riscontra tale ampiezza di poteri, posto che l’uso dell’immobile da parte dell’Associazione è limitato all’organizzazione di soggiorni autogestiti per anziani residenti nei Comuni comproprietari e ad attività complementari, con l’ulteriore restrizione di rendere disponibile la struttura su richiesta di ciascuno dei Comuni comproprietari per soggiorni riservati a fasce di popolazione residente; per la manutenzione degli impianti è necessario sottostare alle indicazioni e al controllo dei Comuni.

Milita invece a favore del diverso inquadramento giuridico l’obbligo del corrispettivo costituito da un canone periodico; la stipula di una polizza assicurativa per l’esecuzione dei lavori; l’obbligo di fideiussione; l’obbligo di restituzione dell’immobile alla scadenza nel medesimo stato in cui è stato consegnato.

6.Ebbene, nel caso di specie la sentenza della CTR ha fatto corretta applicazione dei superiori principi, laddove, qualificando come diritto personale di godimento e non come diritto reale d’uso, sulla base di ampia disamina della Convenzione, quello concesso all'”Associazione Intercomunale Anziani ONLUS” sull’immobile del Comune, ha riconosciuto la soggettività passiva del tributo al Comune di Calenzano, quale proprietario pro quota.”

Da tale indirizzo non vi è motivo di discostarsi.

Pertanto il ricorso va rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Liquida a favore del Comune di Cecina le spese in Euro 2000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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