LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16606-2020 proposto da:
P.A., nella qualità di trustee del Trust Avvenire, R.A., nella qualità di beneficiaria e conferente del Trust Avvenire, R.M., nella qualità di beneficiario e conferente del Trust Avvenire, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI REDENTORISTI 9, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE SEPIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6038/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
P.A. in qualità di trustee e i figli R.A. e R.M., in qualità di beneficiari del trust Avvenire costituito il ***** impugnavano l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate per Euro 43.414 a titolo di maggiore imposta riferita al contratto di conferimento gratuito di porzioni immobiliari di proprietà dei ricorrenti (contratto stipulato il *****) a favore del trust suddetto;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito in L. n. 286 del 2006, ha reintrodotto nell’ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l’applicazione alla costituzione dei vincoli di destinazione, ossia al trust: nella specie, nella sostanza i due figli conferivano dei beni al trust e dunque in questa operazione i due figli non potevano che essere considerati terzi, onde andava applicata l’aliquota piena e non quella agevolata, che opera solo per i trasferimenti tra parenti.
Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositavano memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47 e 49, convertito in legge dalla L. n. 286 del 2006, art. 1, per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni sui conferimenti in trust intervenuti tra familiari, quando invece tale imposta in tal caso non è dovuta.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Ufficio nel controricorso. Come osservato dal ricorrente nella memoria, infatti, in tema di sospensione del processo tributario ai sensi del D.L n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018, (cd. “pace fiscale”), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa domanda, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di chiedere la detta sospensione, trattandosi di un termine di natura ordinatoria-acceleratoria, stante l’assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il favor legislativo per la definizione agevolata (Cass. 31126 e 29790 del 2019); deve inoltre considerarsi che uno dei ricorrenti aveva proposto, ancora in pendenza del termine per impugnare, richiesta di ammissione alla definizione agevolata delle controversie tributarie del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, e con provvedimento notificato il 21 maggio 2020 l’Ufficio ha comunicato il diniego della suddetta domanda: ebbene del suddetto art. 6 cit., successivo comma 11 – stabilendo che per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019 – prevede una sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione mentre l’ancora successivo comma 12, – secondo cui l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine – consente al contribuente – secondo quanto previsto dal terzo periodo di detto comma – di impugnare la sentenza anche oltre il termine ordinario di impugnazione purché, come nel caso di specie, la richiesta di definizione sia stata presentata in pendenza del termine per impugnare, purché entro sessanta giorni dal suddetto diniego, ed effettivamente il ricorso è stato depositato in data 2 luglio 2020.
Nel merito, il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
l’istituzione di un “trust” ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del “trustee”, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal “trustee” al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall’art. 53 Cost., secondo cui l’imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza (Cass. n. 29507 del 2020);
in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che nel caso di “trust” cd. autodichiarato, ove disponente e “trustee” coincidono, non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o se stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza: Cass. n. 8082 del 2020);
poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del “trust”, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trustee” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario. Poichéai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Ala 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del “trust”, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trustee” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario (Cass. n. 16699 del 2019);
in tema di “trust”, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass. n. 19167 del 2019).
Nella specie P.A. in qualità di trustee e i figli R.A. e R.M., in qualità di beneficiari del trust Avvenire costituito il *****, avevano impugnato l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate per Euro 43.414,00 a titolo di maggiore imposta riferita al contratto di conferimento di porzioni immobiliari di proprietà dei ricorrenti (contratto stipulato il *****) a favore del trust suddetto.
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi di diritto laddove ha ritenuto che l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, sia dovuta già al momento della dotazione patrimoniale del trust (contratto stipulato il *****, oggetto dell’avviso di accertamento), che è invece atto fiscalmente neutro in quanto meramente attuativo degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il motivo di impugnazione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021