Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30106 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19743-2020 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PARIOLI, 40, presso lo studio dell’avvocato MATTEO RONGA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BARBUTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTIGIANATO DI VIBO VALENTIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4139/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente ricorreva avverso avviso di accertamento per IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 2012 emesso a seguito di costi annotati e non inerenti relativi alla società Lachi s.n.c., di cui lo stesso possedeva il 100%;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello, osservando che: la mancanza di contabilità non è giustificata dall’assunto che la parte non svolgeva attività di rilievo economico-commerciale; l’aver rilevato che la vendita veniva effettuata è sufficiente a rendere reale un’attività commerciale; vi è prova che i conti correnti intestati al coniuge Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la parte contribuente, affidato a due motivi di impugnazione, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia omessa pronuncia su un motivo di appello decisivo della controversia con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sull’eccezione di carenza di legittimità passiva del ricorrente-unico socio per aver ritenuto erroneamente estinta la società LACHI s.n.c. per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di legge D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 36 e 61, nonché art. 112 c.p.c., per motivazione omessa o apparente.

Il primo motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte infatti:

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018);

in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020);

il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale richiamando la sentenza di primo grado laddove ha affermato che il ricorso è tardivo in quanto le prodromiche cartelle di pagamento erano regolarmente notificate e affermando che la sentenza contiene al proprio interno le ragioni giuridiche che hanno indotto il giudice alla declaratoria di inammissibilità e quanto alla carenza probatoria della documentazione prodotta dall’Ufficio a riprova della notificazione non può essere proposto configurandosi quale motivo aggiuntivo, non rilevato nel giudizio di primo grado e pertanto non proponibile in appello, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e infine osservando che la rituale notifica delle cartelle di pagamento determina la prescrizione decennale degli atti susseguenti – evidenziando da un lato la correttezza della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso presentato avverso il conseguente estratto di ruolo e dall’altro la validità dello stesso in relazione al termine decennale di prescrizione delle prodromiche cartelle di pagamento, ha fornito una motivazione circa il merito della lite sufficientemente chiara, ragionevole e coerente, che si colloca al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all’art. 111 Cost..

Il ricorso difetta altresì dei requisiti minimi di autosufficienza perché non allega né trascrive i passi rilevanti delle cartelle di pagamento, dell’estratto di ruolo e della sentenza di primo grado, tutti elementi astrattamente necessari per valutare in questa sede i lamentati vizi di difetto di notifica, di assenza di motivazione e di prescrizione dell’estratto di ruolo.

A tal proposito infatti, secondo questa Corte:

in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., SU, n. 23745 del 2020);

in tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. n. 4905 del 2020);

in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Deve infatti rilevarsi che, per contestare tali circostanze fattuali affermate dalla Commissione Tributaria Regionale, la ricorrente fa riferimento a elementi che non sono trascritti nel corpo del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).

Secondo questa Corte infatti il principio di autosufficienza prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara ricostruzione dei fatti funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).

Il motivo di impugnazione quindi, estremamente generico e laconico, difetta di specificità, in quanto fondato su emergenze non conoscibili in questa sede e ciò solo basta a rendere non scrutinabile la prospettazione di nullità, peraltro priva di lineare comprensibile sviluppo giuridico; né la “qualitas” della questione legittima accertamenti nuovi in sede di legittimità (Cass. n. 8943 del 2021).

Quanto al secondo motivo, valgono gli stessi rilievi svolti a proposito del primo in merito alla estrema genericità e difetto di autosufficienza del motivo di impugnazione.

Nel merito, il motivo di impugnazione sarebbe comunque infondato in quanto, secondo questa Corte:

il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020);

il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c., (previsto solo per i diritti per i quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato), si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016).

Il ricorrente ha erroneamente richiamato quest’ultimo principio, interpretando in maniera errata la portata di Cass. SU n. 23397 del 2016, secondo cui la prescrizione è decennale non solo quando il credito dell’Ufficio sia stato accertato in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato ma anche quando si tratti di crediti erariali, a prescindere dall’essersi o meno formato un giudicato che li riguardi. In presenza dell’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui la prescrizione maturava in dieci anni sarebbe stato onere della parte contribuente, mediante un ricorso adeguatamente specifico e autosufficiente, dimostrare da un lato che nella specie si trattava di tributi che si prescrivevano in un lasso di tempo inferiore e dall’altro che tale lasso di tempo era effettivamente trascorso.

Pertanto, inammissibili entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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