Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.30111 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 2380 del 2021 promosso da:

S.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Pedarra, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Maria Teresa Cavuoti, in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 149;

– ricorrente –

contro

TECNO WIND s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandro Fusco Moffa;

– controricorrente –

e contro

GAIA s.r.l.;

– intimata –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Avellino (RG n. 5343 del 2018), definito con ordinanza n. 5804/2020, depositata il 30 dicembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- La signora S.M., proprietaria di un fondo rustico in agro di *****, con citazione in data 11 dicembre 2018 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la società Tecno Wind a r.l. e – sulla premessa che il vicino aerogeneratore, costruito dalla s.r.l. Gaia e da questa trasferito a Tecno Wind, era stato realizzato in violazione delle distanze legali – ha chiesto al giudice di ordinare l’arretramento del manufatto e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Tecno Wind e Gaia, quest’ultima chiamata in giudizio dalla convenuta, si sono difese nel merito e, preliminarmente, hanno, entrambe, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Il Tribunale di Avellino ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 183-bis c.p.c., da ordinario a sommario di cognizione; indi, all’udienza a trattazione scritta del 23 dicembre 2020, si è riservato “per la pronuncia dei necessari provvedimenti istruttori/decisori”.

Sciogliendo la riserva, con ordinanza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 dicembre 2020, il Tribunale adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che la domanda proposta implica la verifica della correttezza e della legittimità delle previsioni regolamentari in rapporto a quanto stabilito e autorizzato dall’autorità amministrativa. Con la stessa ordinanza il Tribunale ha condannato l’attrice al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti costituite.

2. – Con atto notificato il 18 gennaio 2021, la signora S. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dolendosi della declaratoria di difetto di giurisdizione e chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente ha, in particolare, dedotto che con l’atto introduttivo del giudizio non sono state contestate le scelte discrezionali della P.A. nella individuazione e nella progettazione dell’opera pubblica, ma è stata posta in discussione unicamente l’attività materiale realizzata dal concessionario al di fuori dell’esercizio di qualsiasi attività autoritativa o dell’esecuzione di provvedimenti amministrativi adottati per la cura di interessi pubblici.

La società Tecno Wind ha resistito con controricorso, concludendo per l’inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo e, comunque, in via gradata, per la conferma della declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società Gaia.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Secondo l’Ufficio del Procuratore Generale, l’inammissibilità dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deriva dal fatto che il Tribunale di Avellino ha pronunciato un’ordinanza decisoria, ciò che preclude l’esperibilità del mezzo, ai sensi dell’art. 41 c.p.c.. L’ordinanza declinatoria della giurisdizione, ad avviso del pubblico ministero, era appellabile, ex art. 702-quater c.p.c..

5. – In prossimità della Camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione la signora S.M. si duole della declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo contenuta nella ordinanza del Tribunale di Avellino, resa a conclusione di controversia avente ad oggetto la domanda di arretramento di un aerogeneratore, e chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

2. – Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è – sulle conformi conclusioni scritte del Pubblico Ministero – inammissibile, perché proposto, al di fuori dei casi previsti dall’art. 41 c.p.c. (“finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado”), per insorgere contro una ordinanza declinatoria della giurisdizione emessa a definizione di un giudizio svoltosi con il rito sommario di cognizione.

Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, non è più proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza (cui va equiparata l’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.), anche se limitata alla sola giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007, n. 5193; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10083; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243; Cass., Sez. Un., 17 settembre 2021, n. 25167 e n. 25168).

Ne’ del resto può ipotizzarsi la conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione, considerato che l’ordinanza declinatoria della giurisdizione del Tribunale, contestata dalla ricorrente, essendo una pronuncia di primo grado, è appellabile, ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., e doveva quindi essere impugnata con tale mezzo, non essendo ricorribile per saltum.

In identica fattispecie, queste Sezioni Unite, con l’ordinanza 3 novembre 2017, n. 26154, hanno affermato: “Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, essendo stato proposto dopo che il giudice del merito, pronunciando con ordinanza, ha definito il procedimento sommario di cognizione del quale era investito, dichiarando il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana a conoscere la causa. La pronuncia declinatoria della giurisdizione avrebbe dovuto essere oggetto d’impugnazione in appello e non di regolamento preventivo”.

2.1. – Non è pertinente il richiamo, operato dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità della Camera di consiglio, al precedente di questa Corte rappresentato da Cass., Sez. Un., 25 luglio 2016, n. 15283, che riguarda la diversa ipotesi della rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in sede di regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza di primo grado.

In quel caso, infatti, la vicenda concerneva l’avvenuta impugnazione con regolamento facoltativo di competenza di una sentenza di primo grado, recante l’espressa affermazione della giurisdizione dell’adito giudice ordinario e la declinatoria della sua competenza; e in tale diversa evenienza processuale si è stabilito che, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l’art. 43 c.p.c., comma 3, primo periodo, la Corte può rilevarne d’ufficio il difetto da parte di quel giudice ai sensi dell’art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e l’attribuzione costituzionalmente riservata alla Corte stessa di tutte le predette questioni, nonché il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe inutiliter data se l’impugnazione riguardante la questione di giurisdizione ne sancisse la carenza per quel giudice.

3. – Alla declaratoria di inammissibilità del regolamento segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente società Tecno Wind.

P.Q.M.

dichiara il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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