Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.30112 del 26/10/2021

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 12137 del 2020 promosso da:

S.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Adavastro, con domicilio eletto nello studio del Dott. Alfredo Placidi, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, n. 367/2019, depositata in segreteria il 18 ottobre 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

FATTI DI CAUSA

1. – Pronunciando in ordine all’azione di danno proposta, in confronto di vari amministratori della Provincia di Pavia, in relazione a provvedimenti di attribuzione di funzioni dirigenziali, con contratti a tempo determinato, a due dipendenti dell’ente territoriale, G.A.M. e Gr.Da., privi di laurea, la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia della Corte dei Conti, con sentenza in data 19 maggio 2015, ha condannato, tra gli altri, il Dott. S.C., direttore generale della Provincia, al risarcimento del danno, nella misura di Euro 60.000, oltre agli interessi legali.

Nello specifico, la Sezione giurisdizionale regionale ha accolto parzialmente la domanda proposta dalla Procura regionale, condannando il Dott. S. a risarcire alla Provincia il danno scaturito dal conferimento del secondo e del terzo incarico dirigenziale a Gr.Da..

La sentenza ha osservato che l’art. 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi era stato modificato dalla Giunta provinciale con la Delib. 3 luglio 2008, n. 208: il paragrafo 6 era stato completamente riveduto, eliminando la possibilità di prescindere sic et simpliciter dal possesso del titolo di studio; mentre al paragrafo 7 era stato previsto che gli incarichi dovessero essere affidati assumendo quale criterio la professionalità accertata e sostenuta dal possesso dei requisiti minimi prescritti dalla normativa vigente per l’accesso alla dirigenza oppure da concrete esperienze di lavoro svolte in posizioni appartenenti all’area direttiva, con incarichi di responsabilità di direzione, maturate nell’ambito di competenze connesse all’incarico e con valutazione positiva comprovante l’acquisizione di idonei titoli di competenza.

Secondo la Sezione per la Lombardia, dopo la suddetta modifica regolamentare era ingiustificato e, perciò, gravemente colpevole, l’aver attribuito ulteriori incarichi alla Gr.; il convenuto avrebbe dovuto curarsi di vagliare funditus la perdurante compatibilità (o meno) di quegli incarichi con la sopravvenuta modifica regolamentare.

2. – La Corte dei Conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 18 ottobre 2019, ha rigettato gli appelli, principale del S. e incidentale della Procura regionale, confermando la pronuncia di primo grado.

La Corte dei Conti ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall’appellante principale sul rilievo che, a fronte di una domanda risarcitoria limitata al profilo concernente la mancanza in capo agli incaricati del diploma di laurea, la Sezione giurisdizionale per la Lombardia aveva basato la condanna sulla carenza di motivazione in ordine ai requisiti di professionalità stabiliti dal regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. La Corte dei Conti ha escluso il vizio denunciato, osservando che il profilo attiene esclusivamente alla valutazione di antigiuridicità della condotta, senza minimamente alterare gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione risarcitoria.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte dei Conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, il Dott. S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 maggio 2020, sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, il Procuratore generale presso la Corte dei conti, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

5. – In prossimità della Camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del TFUE, o quantomeno di sospensione del giudizio sino alla pronuncia della Corte di giustizia sulle questioni di interpretazione alla stessa rimesse con ordinanza di queste Sezioni Unite n. 19598 del 2020 (causa C – 497/20).

Il ricorrente ha prodotto anche una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia eccesso di potere giurisdizionale, violazione dell’art. 1, allegato 1, del codice di giustizia contabile sui limiti della giurisdizione contabile, violazione degli artt. 103 e 113 Cost., L. n. 20 del 1994, art. 1, R.D. n. 2440 del 1923, art. 82, R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, L. n. 19 del 1994, art. 1,D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 4 e 7, per avere la Corte dei Conti pronunciato su un thema decidendum non solo totalmente diverso da quello posto a base dell’impianto accusatorio del Procuratore regionale, ma anche del tutto estraneo all’ambito della giurisdizione contabile, ed idoneo ad invadere allo stesso tempo le attribuzioni riservate al legislatore, quelle riservate al giudice amministrativo e la sfera del merito amministrativo. Sarebbero invase le attribuzioni riservate al legislatore, perché la sentenza impugnata avrebbe inaugurato una nuova figura di responsabilità amministrativo-contabile, per mero difetto di motivazione dell’atto amministrativo, ben altra rispetto a quella tipizzata dall’ordinamento positivo. La Corte dei Conti avrebbe invaso le attribuzioni riservate al giudice amministrativo, perché avrebbe giudicato sulla mera carenza di motivazione di provvedimenti, in sé insufficiente ai fini della configurabilità dell’illecito contabile, in difetto di allegazione e prova sugli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ovverosia il nesso causale, il danno e la grave colpevolezza: in tal modo – assume il ricorrente – il giudizio si sarebbe limitato al sindacato di legittimità riservato al giudice amministrativo, ma mai azionato da alcuno né più azionabile secondo l’ordinamento processuale proprio. Inoltre, ad avviso del ricorrente, sarebbe violata la sfera del merito amministrativo riservata alla P.A. sulle scelte organizzative.

Il secondo motivo lamenta eccesso di potere giurisdizionale per denegata giustizia, violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale anche ai sensi dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché degli artt. 2 e 4 del codice di giustizia contabile, violazione del principio del contraddittorio, del diritto alla difesa e dei canoni del giusto processo, come sanciti anche dagli artt. 24 e 111 Cost. e dall’art. 112 c.p.c.. Ad avviso del ricorrente, si sarebbe di fronte ad un radicale stravolgimento delle norme di riferimento, suscettibile di ridondare in denegata giustizia, giacché il Dott. S. sarebbe stato condannato sulla base di un fatto (asseritamente) antigiuridico altro e diverso da quello per il quale era stato citato in giudizio e sul quale si era difeso. In tal modo sarebbe stata operata una vistosa mutatio della causa petendi. Infatti, mentre i termini sostanziali ed identificativi del thema decidendum del giudizio introdotto con l’atto di citazione in primo grado riguardavano la necessità o meno del concorso e della laurea, la sentenza di appello, confermando quella di primo grado, muoverebbe invece da un’asserita carenza di motivazione dei provvedimenti di conferimento in ordine al possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall’art. 25 del regolamento provinciale successivamente alle modifiche approvate con la deliberazione del 2008.

2. – I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione – sono inammissibili.

3. – Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei Conti non è incondizionato, ma può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c. e art. 207 codice di giustizia contabile, approvato con il D.Lgs. n. 174 del 2016) (Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., Sez. Un., 3 agosto 2021, n. 22140).

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245), l’eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici); e poiché la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605).

E’ naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame.

Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111 Cost., comma 8 e dall’art. 362 c.p.c. e art. 207 codice di giustizia contabile. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085).

Si è ribadito (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32773; Cass., Sez. Un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva e’, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

Nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, la tesi del concetto di giurisdizione inteso in senso dinamico – ha sottolineato la Corte costituzionale nella sentenza n. 6 del 2018 – comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi dell’art. 111 Cost., commi 7 e 8 e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l’assetto pluralistico delle giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto per questo, ha sottratto le sentenze (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore dei rispettivi organi di vertice delle due giurisdizioni speciali.

4. – Nello specifico, ciò di cui il ricorrente si duole e’, in primo luogo, che la Corte dei Conti abbia pronunciato su un “addebito di nuovo conio”, “del tutto esorbitante dai limiti di cognizione del giudice contabile, facendosi ora esclusivamente questione di mera e formale illegittimità dell’atto, sottratto allo spazio cognitivo” della Corte dei Conti, “che può conoscerne unicamente se l’illegittimità riscontrata è sostanziale”.

In realtà, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il giudice contabile ha esaminato l’aspetto della violazione della disciplina regolamentare come elemento della fattispecie della responsabilità amministrativa per danno erariale.

In altri termini – come esattamente rileva la Procura Generale controricorrente – l’accertamento della illegittimità dell’affidamento degli incarichi dirigenziali in questione a un soggetto privo dei requisiti richiesti dalla disciplina primaria e dal regolamento provinciale è funzionale alla valutazione della sussistenza del danno, consistente nelle retribuzioni erogate per la prestazione resa da un soggetto privo dei necessari requisiti.

In particolare, qualora, il danno erariale sia stato cagionato da un provvedimento amministrativo (come nella specie, l’affidamento di funzioni dirigenziali in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore), il giudice contabile conosce dell’illegittimità dell’atto al fine della verifica in via principale di uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità amministrativa, con conseguente esclusione della violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile rispetto alla giurisdizione amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., 3 novembre 2005, n. 21291).

Invero, con la sentenza qui impugnata, la Corte dei Conti:

ha richiamato la decisione del giudice di primo grado, la quale premesso che per il conferimento degli incarichi debba essere fatta applicazione degli artt. 110 e 111 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – ha precisato che il paragrafo 6 di quest’ultimo era stato completamente riformulato, eliminando la possibilità di prescindere sic et simpliciter dal possesso del titolo di studio, e ha quindi ritenuto che il danno risarcibile era soltanto quello relativo agli incarichi rinnovati, per la precipua considerazione che soltanto a seguito dell’avvenuta modificazione del regolamento provinciale la reiterazione degli incarichi poteva considerarsi ingiustificata;

ha, a sua volta, preso le mosse dalle disposizioni degli artt. 110 e 111 del Testo Unico, in tema di copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici e di potestà statutaria e regolamentare degli enti locali, per poi precisare che assume rilevanza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, che, in materia di incarichi di funzioni dirigenziali, prevede come questi possano essere conferiti con contratto a tempo determinato a persone di particolare qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro;

ha sottolineato che, nella fattispecie, il discrimine temporale, assunto dal giudice di primo grado ai fini della valutazione di colpevolezza in ordine al rinnovo degli incarichi illegittimi, è costituito dalla sopravvenienza del nuovo testo dell’art. 25 del regolamento provinciale che ha ridefinito i requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atteso che l’integrazione della normativa secondaria ha consentito di pervenire ad una pronuncia di condanna limitata e correlata al pregiudizio arrecato per effetto di decisioni amministrative adottate successivamente all’entrata in vigore della menzionata modificazione;

ha rilevato che il danno inferto, del cui ristoro si fa questione nella causa, è direttamente collegato alla lesione del patrimonio dell’ente territoriale;

ha evidenziato che la rilevanza attribuita alla modificazione regolamentare non attiene all’identificazione del profilo di antigiuridicità della condotta, bensì al giudizio relativo alla risarcibilità del danno dal punto di vista della rappresentazione soggettiva dell’evento lesivo, tant’e’ vero che proprio su questa medio tempore intervenuta novellazione il giudice di primo grado ha fondato il giudizio di imputabilità del danno a titolo di colpa;

ha sottolineato, ancora, che l’illiceità accertata non è collegata esclusivamente all’adozione di atti illegittimi, ma anche alla riprovevole manifestazione di una condotta imputabile e che, quanto all’esistenza dell’elemento oggettivo del danno, la considerazione dei vantaggi ritratti dall’amministrazione sfugge alla generica critica sollevata con l’appello incidentale.

E’ di palmare evidenza che, così decidendo, la Corte dei Conti non ha affatto creato una nuova categoria di antigiuridicità, rilevante per la responsabilità amministrativo-contabile, rappresentata dal mero difetto di motivazione dell’atto amministrativo. Il giudice contabile, rimanendo nel perimetro della propria giurisdizione, ha confermato la pronuncia di condanna nei confronti del Dott. S. per avere questi affidato, con una condotta imputabile a titolo di colpa grave, incarichi in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa primaria e da quella regolamentare, ed avere così cagionato un danno all’amministrazione.

La doglianza articolata dal ricorrente, benché formalmente indirizzata a censurare un eccesso di potere giurisdizionale, in realtà si risolve in una critica del merito della decisione adottata dalla Corte dei Conti, e quindi finisce per prospettare un error in iudicando.

L’error in iudicando consisterebbe, secondo il ricorrente, nel non avere, il giudice contabile di appello, escluso gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa del Dott. S.. In particolare, si addebita alla sentenza impugnata: (a) di avere omesso “il rigoroso accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito contabile, ovverosia l’idoneità della condotta imputata ad arrecare un danno ingiusto, in violazione gravemente colpevole degli obblighi di servizio” (pagina 12 del ricorso); (b) di non avere esplicitato in cosa consisterebbe “la lesione patrimoniale” (pagina 13 del ricorso); (c) di non avere considerato che “il ricorso a risorse interne all’Ente (funzionari già titolari di posizione organizzativa, appartenenti alla categoria direttiva) per l’espletamento di funzioni dirigenziali” avrebbe in verità “consentito di conseguire un consistente risparmio di spesa” (pagina 14 del ricorso). In sostanza, secondo il ricorrente, emergerebbe “il palese difetto del presupposto di danno, né accertato in sentenza, né oggettivamente sussistente” (pagina 15 del ricorso).

Ma la Corte di cassazione non può estendere il suo sindacato su tali, ipotizzati, errori, perché – giova ribadirlo – il controllo delle Sezioni Unite ha ad oggetto esclusivamente la verifica dell’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge sostanziale (o processuale) concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale.

5. – Ne’ miglior sorte ha il ricorso là dove con esso ci si duole del fatto che la Corte abbia pronunciato su un thema decidendum diverso da quello introdotto dalla Procura regionale contabile con l’atto di citazione.

Il ricorrente denuncia infatti un error in procedendo ex art. 112 c.p.c., che invero certamente non investe la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice contabile, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848).

Rappresentare la sussistenza di uno stravolgimento delle norme processuali per la “vistosa mutatio della causa petendi”, ed in particolare lamentare che, mentre i termini sostanziali ed identificativi del thema decidendum del giudizio introdotto con l’atto di citazione in primo grado attenevano alla necessità o meno del concorso e della laurea, la condanna di primo grado, confermata in appello, muoverebbe invece da “un’asserita carenza di motivazione dei provvedimenti in ordine al possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall’art. 25 del regolamento provinciale”, non è chiedere soccorso rispetto a un eccesso di potere giurisdizionale, ma si risolve in una richiesta di revisione di quanto il giudice contabile ha accertato con una modalità inquadrabile nello ius dicere.

6. – Neppure è configurabile il denunciato sconfinamento nella sfera di attribuzioni riservata alla P.A., sotto il profilo della sostanziale ingerenza, da parte della Corte dei Conti, nelle scelte organizzative riservate alla Provincia.

L’accertamento della responsabilità per danno erariale operato dal giudice contabile nei confronti del direttore generale della Provincia in relazione a provvedimenti di attribuzione di funzioni dirigenziali a un dipendente dell’ente territoriale privo dei prescritti requisiti, non integra un’ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale, in quanto tale accertamento, lungi dall’invadere il merito dell’azione amministrativa, rientra nell’alveo del controllo della conformità alla normativa di settore recante la disciplina dell’attività amministrativa, che implica la verifica della ricorrenza dei presupposti, di legge e di regolamento, per procedere al conferimento dell’incarico (cfr. Cass., Sez. Un., 3 novembre 2020, n. 24376).

7. – Le doglianze articolate dal ricorrente non integrano il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per diniego di giustizia.

Il ricorrente, nel prospettare “un radicale stravolgimento degli atti e delle norme processuali rilevanti ai fini del decidere, tale da ridondare manifestamente in denegata giustizia”, prende le mosse dal presupposto secondo cui rientrerebbe “nello schema logico del sindacato per motivi attinenti la giurisdizione anche l’operazione che consiste nell’interpretare la norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice speciale l’abbia concretamente erogata, rispettandone il contenuto essenziale” (così, a pagina 21 del ricorso).

Sennonché, il diniego di giurisdizione – nel quadro dei principi richiamati al punto 3 che precede – è denunciabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 8, soltanto quando sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda.

Il rifiuto di giurisdizione sindacabile in questa sede è esclusivamente quello in astratto, giammai in concreto, quale è quello consistente nell’eventuale erronea negazione – appunto, in concreto – della tutela della situazione soggettiva, determinata dall’essere stato l’odierno ricorrente condannato sulla base di un fatto antigiuridico asseritamente altro e diverso da quello per il quale lo stesso era stato citato in giudizio e sul quale si era difeso.

8. – In prossimità della Camera di consiglio il ricorrente ha formulato una istanza, ribadita in sede di memoria, di sospensione del giudizio e di rimessione degli atti alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art. 267, comma 3, TFEU, perché si pronunci sulla questione pregiudiziale “se è compatibile con il diritto comunitario e, in particolare, con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e con il sotteso e immanente principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, un’interpretazione dell’art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c. e art. 207 del codice di giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174 del 2016, che escluda il sindacato della Suprema Corte di cassazione, quale giudice della giurisdizione, sulle pronunce dei giudici contabili in caso di violazione di legge, sia essa sostanziale o processuale, qualora sia conseguenza di un’interpretazione abnorme o anomala ovvero di uno stravolgimento delle norme di riferimento e, nel caso di specie, anche con i principi positivizzati dall’art. 6 della CEDU, secondo cui ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico e deve inoltre disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la sua difesa”. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio sino alla pronuncia della Corte di giustizia sulle questioni alla stessa rimesse da queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 19598 del 2020 (causa C – 497/20).

9. – Entrambe le richieste vanno disattese.

Nella specie, appare preclusa ogni logica valutazione preliminare della pertinenza, quale requisito di utilità del rinvio pregiudiziale o della sospensione del giudizio, posto che il ricorrente omette di descrivere le fonti del diritto UE determinative o compartecipative della disciplina anche domestica dei diritti oggetto di controversia dinanzi al giudice nazionale, e neppure indica con chiarezza la materia unionale coinvolta in questa sede (come accaduto, invece, per il rinvio pregiudiziale disposto con l’ordinanza di queste Sezioni Unite n. 19598 del 2020), così reclamando una lettura dell’istituto invocato del tutto impropria (cfr. Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4849).

Non è pertinente in questa sede il richiamo alla citata ordinanza n. 19598 del 2020. Le questioni interpretative che il giudice Europeo è stato chiamato ad affrontare, a tanto sollecitato dall’indicata ordinanza interlocutoria, riguardano il più ristretto ambito di uno di quei settori disciplinati dal diritto dell’Unione Europea (nella specie, in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici) nei quali gli Stati membri hanno rinunciato ad esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale diritto e, dunque, esula del tutto dal caso odierno, che riguarda una vicenda di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Nel caso qui in esame, non è indicato il criterio di collegamento tra il diritto dell’Unione e la fattispecie giudicata dalla Corte dei Conti e nulla è detto circa la riconducibilità della stessa nell’ambito di applicazione delle norme sovranazionali (in quanto, appunto, disciplinata da queste ultime), come era necessario, tenuto conto che dette norme non hanno applicazione generale, in difetto di tale presupposto (cfr. Cass., Sez. Un., 13 maggio 2021, n. 12904).

10. – Il ricorso è inammissibile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei Conti. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore.

11. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472