Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30114 del 26/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7830-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I CASALI DEL MORAIOLO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO, 28, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO FANTOZZI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4338/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

La CTR del Lazio, con sentenza nr 4338/2019, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società I Casali del Moraiolo s.r.l. avverso la decisione della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto gli avvisi di accertamento Ires ed Iva per gli anni dal 2008 al 2010.

Il Giudice di appello rilevava, per gli aspetti che qui interessano, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato non sanato dal successivo intervento del legale rappresentante della società in assenza del rinnovo delle previste formalità introduttive e della ratifica delle attività da parte del soggetto non legittimato.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la società.

Si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene infatti, alla luce dell’intervenuta notifica degli avvisi di accertamento al legale rappresentante della società, che le attività compiute in base alla segnalazione del dicembre del 2014 non avrebbero rivestito alcuna rilevanza né formale e neppure sostanziale ai fini della determinazione della pretesa, interamente fondata sul processo verbale del 30.3.2015, evidenziando altresì che alla verifica del 2015 aveva assistito l’amministratore giudiziario che aveva presenziato alle attività del dicembre 2014.

Si afferma pertanto che, in questo quadro fattuale, non poteva ritenersi violato il principio del contraddittorio non essendo richiesta l’allegazione di un atto che neppure può ritenersi presupposto.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie l’unica ratio decidendi.

Occorre rilevare che l’inefficacia dell’avviso di accertamento non è stata ravvisata dalla CTR nel difetto di motivazione dell’atto impositivo per la mancata allegazione dell’atto presupposto al processo verbale o per l’insufficiente riproduzione del contenuto essenziale. La CTR ha infatti ritenuto che in ogni caso il problema nella specie riguardava a monte la formazione del verbale, che il giudice assumeva avvenuta in violazione del contraddittorio.

Tale supposta violazione, che costituisce l’unica ratio della decisione, fu ravvisata nel fatto che l’accesso fu eseguito in assenza del legale rappresentante della società cui non era stata data comunicazione delle operazioni di verifica intraprese alla presenza in data 5.12.2014 dell’ex custode giudiziario della società, D.C..

Tale ratio non risulta scalfita dal ricorso che si sofferma unicamente sulla questione del rispetto del requisito motivazionale.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità, che si liquidano in Euro 6.000,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472