LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8032-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6479/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
L’Agenzia delle entrate emetteva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), avviso di accertamento nei confronti di M.E., titolare dell’omonima impresa di onoranze funebri, rideterminando, per l’anno 2011, il reddito in Euro 270.065,00 ed una maggiore imposta Iva di Euro 7.849,00. La Commissione tributaria provinciale di Napoli adita accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito di impresa in misura pari ad Euro 122.477,36 ed annullando l’Iva.
In esito all’appello principale proposto dall’Ufficio, che lamentava che l’accertamento di maggior reddito – basato su controlli incrociati dai quali era emersa la pratica della sottofatturazione e l’omessa indicazione in maniera dettagliata dei dati richiesti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 -, e a quello incidentale proposto dal contribuente, il quale si doleva dell’arbitraria ricostruzione dei ricavi effettuata sulla base di un campione estremamente esiguo, la Commissione tributaria regionale della Campania li rigettava entrambi. Riteneva, in particolare, che una ricostruzione presuntiva del complesso di imposta evasa per l’annualità fiscale in esame non poteva considerarsi esaustiva allorquando la campionatura dei clienti si aggira intorno al 10%.
Osservava inoltre che a fronte dei 28 soggetti interpellati, ben 7 avevano dichiarato di aver pagato un importo uguale a quello riportato in fattura.
Riteneva infine che la decisione di primo grado dovesse essere confermata anche per quel che attiene ai servizi di cremazione che non erano stati svolti dal contribuente ma da un soggetto terzo sicché doveva considerarsi corretto l’annullamento operato dalla CTP del recupero dell’Iva.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta decisione affidandosi a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
La difesa erariale, con un primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, nonché dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per essere la motivazione, non solo succinta, ma inesistente, risolvendosi in una affermazione apodittica che non spiega i motivi per cui il campione utilizzato dall’Ufficio non possa essere considerato rappresentativo dei servizi resi dall’impresa.
Con il secondo motivo deduce un analogo vizio di nullità fondato su medesimi articoli con riferimento al profilo relativo all’annullamento della ripresa dell’Iva per i servizi di cremazione.
Si duole l’Ufficio che la CTR non avrebbe indicato gli elementi documentali in base ai quali ha ritenuto che il servizio di cremazione sia stato svolto da un soggetto terzo.
Entrambi i motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Sul punto si ricorda il fondamentale arresto con cui è stato precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose altre conformi successive).
Ciò posto, la motivazione della sentenza impugnata, sebbene estremamente sintetica e lacunosa, non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, un’ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, 7/04/2014, n. 8053). Infatti, la C.T.R. ha ritenuto che il limitato numero di campioni offerti dall’Ufficio circoscritto al 10%, ulteriormente ridotto dal fatto che alcuni dei soggetti interpellati avevano dichiarato di aver pagato in misura corrispondente a quella indicata in fattura, giustificasse la rideterminazione del reddito nella misura riportata dai giudici di primo grado.
Le argomentazioni svolte e poste a fondamento del decisum esplicitano le ragioni della decisione, per cui eventuali profili di apoditticità e insufficienza della motivazione, anche se sussistenti, non viziano tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente (Cass., sez. 6-5, 17/03/2015, n. 5315; Cass., sez. 6-5, 7/04/2017, n. 9105).
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla prestazione del servizio di cremazione.
In questo caso la CTR con un accertamento in fatto ha ritenuto che il servizio di cremazione non fosse stato svolto dal contribuente ma da un soggetto terzo. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021