LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8210-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO, C.D., F.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1569/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.
Ritenuto che:
L’Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale svolta a carico di dello studio odontoiatrico F.- C. notificava vari avvisi di accertamento per gli anni dal 2008 al 2011 ritenendo non giustificati diversi movimenti di entrata ed uscita sui conti correnti da cui discendevano maggior redditi recuperati a tassazione.
L’Ufficio, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr 228/2014, provvedeva ad annullare in autotutela i maggiori redditi accertati e derivanti dai prelevamenti sicché il contenzioso rimaneva circoscritto ai soli versamenti Gli avvisi venivano impugnati avanti alla CTP di La Spezia che con sentenza nr 758/2016 accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo giustificati una parte dei versamenti fino alla concorrenza del fatturato e dichiarato dai ricorrenti. Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva appello avanti alla CTR della Liguria la quale lo rigettava con la sentenza qui impugnata.
Rilevava che come aveva ritenuto il giudice di primo grado i contribuenti avevano documentato il totale dei compensi fatturati e dichiarati sicché i compensi non potevano essere compresi nei versamenti sui conti correnti.
L’Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Considerato che:
Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 300 del 1972, art. 32, dell’art. 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto giustificati tutti i versamenti sino alla concorrenza del fatturato e dichiarati dai contribuenti evidenziando che la stessa si pone in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati che richiedono una prova analitica da parte del contribuente per ogni singolo versamento.
Con il secondo motivo svolto solo in via subordinata si deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per essere la sentenza impugnata affetta da apparenza logica motivazionale, grave perplessità e apoditticità tale da rendere la sua statuizione del tutto inidonea.
Si applica qui il principio già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale “In tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. n. 13111/2020; Cass. n. 10973/2020).
La CTR non ha fatto corretta applicazione di questo principio, perché a fronte delle risultanze degli accertamenti bancari ha ritenuto assolto l’onere delle prova da parte dei contribuenti attraverso la documentazione attestante il totale dei compensi fatturati e dichiarati.
La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Liguria per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Il secondo motivo svolto in via subordinata resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021
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