Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30127 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14528-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R., B.A., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO BOCCHINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9770/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di B.A. e B.R. contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l’anno 2013;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 212 del 2000, art. 7 nonché del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54 e art. 133 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: diversamente dall’opinione della sentenza impugnata, gli unici elementi dell’avviso di liquidazione dell’imposta, necessari e sufficienti ai fini motivazionali, sarebbero stati l’indicazione dell’atto soggetto a registrazione e l’importo della relativa imposta da assolvere;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che il motivo è infondato;

che, in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso dal D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 29402 del 07/12/2017);

che, d’altronde, in tema di imposta di registro, ai fini del corretto adempimento dell’onere motivazionale dell’avviso di liquidazione L. n. 212 del 2000, ex art. 7 st.contr., l’allegazione materiale dell’atto giudiziario assoggettato ad imposizione – che non ha la finalità di procurarne, oltre alla conoscenza legale, anche la disponibilità documentale – è necessaria tutte le volte in cui l’avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni o le statuizioni soggette ad imposta di registro, sempre che il contribuente si sia trovato nell’incolpevole impossibilità di averne conoscenza, potendo peraltro l’avviso di liquidazione limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purché sia garantita in ogni caso l’agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell’imposta liquidata (Sez. 5, n. 239 del 12 gennaio 2021; Sez. 6-5, n. 9344 del 07/04/2021);

che, nell’avviso di liquidazione in esame, non sono presenti né le indicazioni dell’imponibile accertato, né le aliquote applicate, né lo stesso potrebbe, in teoria, essere “completato” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Sez. 6-5, n. 12400 del 21/05/2018);

che il ricorso va respinto e la condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.250, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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