Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30139 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2640/2020 proposto da:

T.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

– UFFICIO TERRRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3709/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 20/11/2019 R.G.N. 5877/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda reiterata di protezione internazionale e umanitaria proposta da T.S., cittadino del Ghana, espatriato nel ***** per sottrarsi, alle possibili ritorsioni da parte della famiglia della moglie da lui uccisa al culmine di un litigio ed alla pena di morte comminata per un tal caso, già dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale.

2. Il Tribunale ha escluso la necessità di sentire il richiedente il quale, peraltro, neppure si era presentato in udienza, ed ha accertato che nessun elemento nuovo era stato dallo stesso allegato alla sua nuova domanda né tanto meno erano state allegate diverse interpretazioni della storia né evidenziati nuovi elementi che avrebbero potuto indurre ad approfondimenti istruttori anche mediante una nuova audizione. Ha quindi esaminato gli elementi nuovi allegati relativi alla situazione lavorativa del richiedente. Ha verificato la situazione del paese di provenienza in termini socio politici e di tutela dei diritti umani e tenuto conto del fatto che si trattava di domanda reiterata ha escluso che nello specifico la situazione in Ghana si fosse deteriorata al punto da consentire di accogliere una richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato o una domanda di protezione sussidiaria. Quanto alla protezione umanitaria il Tribunale ha posto in rilievo che il mero svolgimento di un’attività lavorativa non è di per sé sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria in mancanza di prova di altri profili di integrazione sociale nello specifico non ravvisabili.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso T.S. che ha articolato due motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria tardiva al solo fine di assicurarsi la possibilità di partecipare alla discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 – 27 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19. Ritiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto officiosamente approfondire la posizione giudiziaria del T. e vagliare le possibili conseguenze in caso di rientro con riguardo alle pene per il delitto commesso, al trattamento carcerario, alle possibili ritorsioni da parte della famiglia di origine della moglie uccisa e ciò non solo con riguardo allo status di rifugiato ma anche con riferimento alla protezione umanitaria del pari chiesta.

5. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i. oltre che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’errata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente.

6. Il ricorso è inammissibile.

6.1. In termini pregiudiziali ed assorbenti, va rilevato che questa Corte ha chiarito che, in tema di protezione internazionale, i “nuovi elementi”, alla cui allegazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all’art. 35 del D.Lgs. citato (cfr. Cass. 09/07/2019 n. 18440).

6.2. Orbene nel caso in esame la Commissione Territoriale ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda proposta dall’istante, sul rilievo del costituire essa mera reiterazione di domanda fondata sui medesimi presupposti di altra già respinta, anche in sede giurisdizionale, con provvedimento del medesimo Tribunale.

6.3. Muovendo, dunque, dal riportato del tutto condivisibile principio di diritto, e costituendo onere del richiedente addurre specifici elementi nuovi rispetto a quelli già sottoposti con la precedente domanda rigettata, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per riconoscere alcuna forma di protezione, giacché il richiedente, in sede di reiterazione della sua istanza, non aveva allegato circostanze nuove o sopravvenute né ancor meno nuovi elementi di prova con riguardo alle ragioni che lo avrebbero indotto ad allontanarsi dal suo paese di origine, tali da giustificare un riesame della sua domanda ovvero una valutazione diversa rispetto a quella già resa. Tale argomentazione, peraltro, sottende tutta la motivazione illustrata dal Tribunale in ordine alle subordinate richieste di protezione, non risulta minimamente attinta dalle censure svolte, le quali invece genericamente riguardano le valutazioni elaborate dal Tribunale, posto che, come detto, il giudice di merito ha apprezzato la questione sotto il profilo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 (Cass. 17/07/2020 n. 15315 v. anche Cass. 18/01/2021 n. 687).

6.4. Del pari è inammissibile il secondo motivo di ricorso che si risolve in una diversa valutazione dei fatti tutti esaminati dal Tribunale e ritenuti inidonei, con valutazione di merito a quel giudice riservata, a giustificare la protezione umanitaria chiesta.

3. All’inammissibilità del ricorso non consegue nella specie alcuna condanna sulle spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto idonea attività difensiva. Va invece dichiarata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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