LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22776/2015 proposto da:
V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MANCINO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO PISAPIA;
– ricorrente –
contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 381/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 02/04/2015 R.G.N. 1031/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
RITENUTO
che:
Con sentenza del 2.4.15 la corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore del 17.1.13, che aveva rigettato la domanda del sig. V. volta al conseguimento di trattamento pensionistico integrativo sulla base di convenzione aziendale del 5.9.85.
In particolare, la corte territoriale ha escluso che la disciplina prevedesse sempre una integrazione (essendo questa invece prevista -ex art. 2 – solo ove la pensione non raggiungesse il trattamento complessivamente garantito) ed ha ritenuto, all’esito di CTU, che non erano state provate le circostanze fattuali alla base del diritto invocato.
Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per un motivo, cui resiste con controricorso la banca.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo si deduce violazione degli artt. da 1 a 7 della convenzione e del regolamento 5.9.85, nonché violazione degli artt. 1362 e segg..
Con atto del 3.2.21, notificato alla controparte il 9.2.21, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
Il giudizio deve conseguentemente dichiararsi estinto.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate.
Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021