LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28183/2019 proposto da:
D.B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI RODODENDRI 11, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GUIDONI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ S.P.A., già LLOYD ADRIATICO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE, 10, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FEDERICA PATERNO’, FRANCO TOFFOLETTO, ALDO BOTTINI, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7307/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/03/2019 r.g.n. 3389/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’
Stefano, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
D.B.L. chiede la revocazione, ex art. 391 bis c.p.c., della sentenza di questa Corte n. 7307/19 con cui venne confermata la pronuncia n. 201/15 della Corte d’appello di Trieste, che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento intimatogli il 10.3.2006 dal Lloyd Adriatico s.p.a., poi Allianz s.p.a..
Resiste con controricorso tale ultima società.
La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso.
Il D.B. ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente affida la sua impugnazione a tre motivi, oltre ad ulteriori considerazioni circa l’erroneità della competenza territoriale della Corte d’appello di Trieste (definitivamente stabilita in sede di regolamento di competenza da questa Corte con ordinanza n. 16193/13).
Il ricorso è infondato.
Ed invero con i relativi motivi il D.B. lamenta:
1) che la sentenza n. questa Corte n. 7307/19 non si sarebbe pronunciata sul motivo concernente la prescrizione del suo diritto. Osserva invece questa Corte che tale pronuncia si pronunciò sul punto, dichiarando inammissibile la censura;
2) che nel procedimento per regolamento di competenza, conclusosi con la cennata ordinanza n. 16193/13, non sia stato parte il Pubblico Ministero. La censura è tuttavia infondata sia perché dalla lettura del provvedimento risulta la presenza del P.M. (Dott. E. Sepe), sia in quanto la circostanza non costituisce certamente un errore revocatorio della sentenza oggi ricorsa;
3) che nella sentenza oggi impugnata non vennero ammesse le istanze istruttorie proposte. Anche tale motivo è privo di fondamento, dovendosi rimarcare che nel giudizio di legittimità non possono proporsi istanze istruttorie e che la loro mancata ammissione non costituisce certamente un vizio revocatorio.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021