Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30150 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3812/2015 proposto da:

G.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente principale –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 8361/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2014 R.G.N. 11343/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che con sentenza del 23 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da G.G. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto il pagamento in favore del G., transitato alle dipendenze del Ministero predetto in data 15.4.1991, della specifica somma a titolo di maggiorazione RIA (retribuzione individuale di anzianità) ai sensi del D.P.R. n. 44 del 1990, art. 9, per il servizio prestato in precedenza presso le Ferrovie dello Stato; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere la propria giurisdizione e valutato infondata la pretesa del G. di beneficiare presso il Ministero di destinazione di un trattamento retributivo comprensivo delle maggiorazioni a titolo di RIA per l’anzianità decennale maturata presso le Ferrovie dello Stato nel periodo 1981/1991 già alla stregua dell’orientamento di questa Corte, per cui la RIA spetta soltanto a coloro che possono vantare il requisito dell’anzianità di servizio nello specifico settore lavorativo nel quale vige la maggiorazione stessa (ovvero presso il Ministero di destinazione), ma, altresì, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 51, comma 3, che, in sede di interpretazione autentica del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1, conv. in L. n. 438 del 1992, confermava nel 31 dicembre 1990 la data di maturazione delle anzianità di servizio utili ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero il quale a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, in relazione al quale il G. non ha svolto alcuna difesa;

che il ricorrente ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale di essersi pronunciata in contrasto con un precedente giudicato del Consiglio di Stato che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla RIA dovendosi ritenere pertanto il thema decidendum limitato alla determinazione del relativo importo;

che, con il secondo motivo, il ricorrente prospetta sotto il profilo del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la mancata considerazione dell’intervenuto giudicato di cui ha dato conto nel motivo che precede;

che, dal canto suo, il Ministero ricorrente incidentale, condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario già eccepito in sede di gravame;

che entrambi i motivi del ricorso principale, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento risultando l’erroneità di quanto rilevato nella motivazione dell’impugnata sentenza circa l’estraneità del ricorrente al giudizio di gravame celebratosi innanzi al Consiglio di Stato avverso la pronunzia resa in primo grado di rigetto del ricorso proposto anche dal ricorrente e derivandone la necessità di riconoscere in questa sede la rilevanza del giudicato esterno;

che a ciò consegue l’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale proposto sub condicione, da ritenersi infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 3183/2012, che ha ritenuto doversi devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario anche l’accertamento e la decisione sui crediti sorti nel periodo anteriore al 30 giugno 1998 onde evitare un frazionamento del processo con onere dell’interessato di attivare più giudizi per ottenere la riparazione di un torto sostanzialmente unico;

che, pertanto, il ricorso principale va accolto, rigettato il ricorso incidentale, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per la pronuncia delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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