LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3805/2020 proposto da:
A.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI VENTURI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 11043/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 19/12/2019 R.G.N. 2938/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
Che:
A.S. cittadino pakistano, chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
la Commissione Territoriale rigettava l’istanza;
avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Venézia, che ne disponeva il rigetto;
a fondamento della decisione assunta, il Collegio del merito evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente tenuto conto dell’assenza di attendibilità del relativo racconto di vita – con il quale aveva prospettato il timore di subire la vendetta di avversari politici e di essere arrestato dalla polizia per l’ingiusta accusa di omicidio formulata a suo carico – in quanto improbabile ed inverosimile, considerato fra l’altro che, pendenti le suddette accuse sin dal 2013, egli era rimasto in Pakistan sino al 2016 senza essere processato;
escludeva altresì la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle condizioni di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in ragione della mancata prospettazione da parte del richiedente del rischio di subire la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte e per l’impossibilità di ritenere fondato il rischio di essere sottoposto a tortura o ad altro trattamento inumano;
quanto al requisito di cui alla lett. c) della surrichiamata disposizione, non emergeva dalle fonti internazionali aggiornate e qualificate (EASO 2017-2018) la sussistenza di condizioni di violenza indiscriminata in Pakistan ed in particolare nel Punjab tale da porre in pericolo l’incolumità della posizione civile per il solo fatto di soggiornarvi;
con riferimento alla protezione c.d. umanitaria del pari invocata, non risultavano indicate particolari ragioni di vulnerabilità individuale che giustificassero la permanenza in territorio italiano e, stante la scarsa credibilità della vicenda, non poteva ritenersi che si fosse allontanato da un contesto di effettiva privazione di diritti umani (il Punjab ha un elevato livello di alfabetizzazione, accesso all’acqua, occupazione e sistema sanitario);
il provvedimento del Tribunale è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su quattro motivi;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 ed art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29;
si stigmatizza la motivazione resa dal Collegio di merito in quanto apparente, essendo fondata su affermazioni che non rendevano ragione del diniego di riconoscimento della protezione umanitaria; si rimarca la carenza di una approfondita valutazione individuale del ricorrente, della condizione del Paese di origine ove tornerebbe privo di una rete parentale o amicale oltre che di una attività lavorativa idonea al suo sostentamento, della situazione di radicamento nel Paese di accoglienza, ove aveva rinvenuto sin dal 2017 una occupazione con regolare contratto di lavoro tutt’ora in essere, la frequentazione di corsi di lingua italiana;
2. il motivo è fondato entro i termini descritti;
il Collegio intende dare continuità al principio, di recente affermato da questa Corte (vedi Cass. 16/3/2021 n. 7396), con il quale è stata valorizzata una interpretazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, in senso evolutivo, alla luce della nuova regolamentazione introdotta dal D.L. n. 130 del 2020;
si è infatti rimarcato che del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, n. 1, introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, art. 1, conferma la natura atipica dell’istituto, il che fa escludere la correttezza di un percorso ermeneutico che conduca a limitare il novero delle circostanze dalle quali possa trarsi il giudizio di seria vulnerabilità; la norma in discorso, piuttosto che reintrodurre la disposizione abrogata con il D.L. n. 113 del 2018, integrando il citato art. 19, prevede che: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché’ dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”;
si è quindi sostenuto che nel vagliare il diritto alla protezione internazionale per ragioni umanitarie il giudice, allo scopo di far luogo all’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza, deve anche tener conto del lavoro e delle attività formative e d’istruzione svolte dall’interessato (vedi in motivazione Cass. cit. n. 7396/2021);
nello specifico, il Tribunale ha omesso di vagliare adeguatamente le condizioni di un effettivo radicamento nel Paese d’accoglienza come prospettate dal richiedente, facendo leva sul presupposto della carenza di credibilità oltre che sulla genericità del narrato;
ma tale statuizione non resiste alla censura all’esame, considerato che, secondo l’insegnamento di questa Corte, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide né sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, né in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (vedi Cass. 28/7/2020 n. 16122, 22/9/2020n. 19725);
2. il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a valutare la non contraddittorietà e verosimiglianza del racconto conferendo rilievo alle risultanze istruttorie da comparare con il verbale della commissione e con il contenuto del ricorso, in conformità all’obbligo di cooperazione istruttoria che nella specie, non risultava rispettato;
3. il motivo, pur prospettando un vizio di violazione di legge per una erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, non risulta sorretto da specifiche, esaurienti argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, restando in tal modo impedito alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione;
secondo i principi affermati da questa Corte, ed ai quali va data continuità, deve ritenersi inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali (vedi ex plurimis, Cass. 29/11/2016 n. 24298);
il motivo non risulta pertanto idoneo ad inficiare la statuizione impugnata che merita sul punto, di essere confermata;
4. con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 252 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10-11, art. 50 bis c.p.c. e art. 16 Direttiva UE 323/2013;
ci si duole che il Tribunale abbia delegato ad un giudice onorario che non faceva parte del Collegio giudicante, l’esame del ricorrente, venendo meno alla necessaria diretta percezione degli elementi essenziali del racconto;
5. il motivo non è fondato;
questa Corte, decidendo a sezioni unite, ha di recente affermato il principio, cui va data continuità, alla cui stregua non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al colle’gio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (Cass. S.U. 26/2/2021 n. 5425);
4. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
ci si duole che la Corte di merito non abbia attinto a fonti di informazione autorevoli e sicure al fine della elaborazione del proprio giudizio in tema di protezione sussidiaria;
5. detto motivo palesa profili di genericità, non recando specifiche argomentazioni atte ad inficiare le conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio del merito sulla base delle accreditate fonti informative EASO 2018, in coerenza con i dicta di questa Corte secondo i quali al fine di soddisfare l’onere di puntuale indicazione delle fonti dalle quali ha tratto il suo convincimento, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o l’ente dal quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di idoneità, precisione e aggiornamento della fonte, previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, richiamato art. 8, comma 3 (vedi Cass. 21/12/2020 n. 29147, Cass. 12/1/2021 n. 262);
in definitiva, alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il ricorso va accolto esclusivamente quanto al primo motivo, e la causa rinviata al giudice designato in dispositivo il quale provvederà a scrutinare la fattispecie alla luce dei principi innanzi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021