LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4356/2020 proposto da:
O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2481/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/06/2019 R.G.N. 3714/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. cronol. 2481/2019, depositata il 17/6/2019, ha confermato il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di O.C., cittadino della Nigeria proveniente dalla regione del Delta State, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto non credibili, contraddittorie e intrinsecamente illogiche le dichiarazioni del richiedente (essersi allontanato dal proprio paese nel Delta State, per essere il padre pastore cristiano della chiesa evangelica, ed essersi trasferito con la famiglia nel *****, dove il padre aveva convertito un quindicenne musulmano contro il volere della famiglia, con la conseguenza che i suoi genitori erano stati uccisi ed era stato indotto a fuggire nel Niger, per poi raggiungere la Libia dove, dopo un mese di carcere, si era imbarcato per l’Italia). Hanno osservato, inoltre, che, non potendo essere la vicenda ricondotta a persecuzione proveniente dallo Stato o dalle forze governative, non erano ravvisabili, in ogni caso, i presupposti per lo status di rifugiato.
2. Quanto alla protezione sussidiaria, ne escludevano la ricorrenza dei presupposti, non avendo il richiedente fatto riferimento a situazioni comportanti un pericolo in caso di rientro in patria e dovendosi escludere che in tutto il territorio della Nigeria vi fosse una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia, essendo la situazione critica limitata alla regione a nord est del paese, con esclusione del Delta State, posto a sud.
4. Ritenevano insussistenti, inoltre, i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, mancando qualsiasi elemento idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a uno specifico rischio.
5. Avverso la suddetta pronuncia, O.C. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 11, lett. e) ed f), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, oltre a carenza e lacunosità della motivazione, per avere la Corte di appello di Venezia rigettato la richiesta dello status di rifugiato “non riuscendo a individuare persecuzioni per tendenze o stili di vita”. Rileva che, con motivazione apparente, la Corte non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, limitandosi a far leva su opinioni soggettivistiche senza procedere a una concreta analisi della narrazione e senza considerare che la verosimiglianza della stessa non poteva essere esclusa sulla base di mere discordanze e contraddizioni su aspetti secondari.
2. Con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c e art. 3, comma 3, lett. a, e artt. 2, 3, 8 e 9 CEDU e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dal momento che il rigetto della protezione sussidiaria è stato omesso senza alcuna valutazione circa il dedotto danno grave e soffermandosi esclusivamente sulla sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel paese di origine.
3. Con il terzo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, art. 3, comma 3 e art. 7 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dal momento che il rigetto del riconoscimento della protezione sussidiaria è stato emesso anche sulla base di un giudizio prognostico futuro e incerto e non sullo stato effettivo ed attuale del paese di origine. Osserva che la convenzione di Ginevra dispone che in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali; che il richiedente ha rappresentato nel caso di rimpatrio il timore di essere ucciso per motivi religiosi e la dedotta situazione di assoluta violazione della libertà religiosa non è stata presa in considerazione.
4. Con il quarto motivo deduce violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre illogica e apparente motivazione, per avere la Corte d’appello rigettato la richiesta di protezione umanitaria senza operare un esame specifico ed attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, con comparazione con la sua integrazione e le condizioni di vita in Italia.
5. I motivi, unitariamente considerati, sono fondati nei termini che seguono. Va evidenziato preliminarmente che l’affermazione contenuta a pag. 6 della decisione impugnata, secondo cui la vicenda non può essere ricondotta ad una persecuzione proveniente dallo Stato o dalle forze governative, con ciò dovendosi escludere i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, anche a voler prescindere dai rilievi sulla credibilità della vicenda, è in sé erronea perché non tiene conto che la persecuzione religiosa è espressamente ricompresa tra le cause che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra. La condizione di soggetto esposto a persecuzione religiosa, inoltre, è rilevante ai fini della concessione della protezione internazionale sussidiaria, posto che la “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è definita del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), come il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
6. Dal quadro normativo nazionale e internazionale emerge pertanto che la persecuzione a sfondo religioso costituisce causa legittimante sia per il riconoscimento dello status di rifugiato, che per la concessione della tutela sussidiaria (ex multis Cass. n. 28974 del 08/11/2019). Vertendosi in materia di protezione internazionale, alla luce del consolidato principio di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, quest’ultimo è tenuto, quando il richiedente prospetta una situazione potenzialmente rilevante sub specie di persecuzione o trattamento discriminatorio a contenuto religioso, a svolgere accurate indagini al fine di verificare la fondatezza e la credibilità del racconto.
7. E’ necessario, quindi, quantomeno ai fini dell’eventuale concessione della protezione sussidiaria, condurre una disamina della situazione interna del Paese di provenienza del richiedente che sia espressamente diretta ad apprezzare se siano presenti fenomeni di tensione a sfondo religioso che possano confermare l’esistenza del rischio di persecuzione, o anche soltanto di trattamento umanamente degradante fondato su motivazioni esclusivamente religiose, paventato dal richiedente la protezione. Una indagine di tal genere in concreto è mancata, così come l’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al Paese d’origine, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 7396 del 16/03/2021).
8. Di conseguenza il ricorso va accolto per quanto di ragione, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia affinché effettui un’indagine conoscitiva in relazione ai profili sopra evidenziati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021