Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3016 del 09/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29777-2018 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA CERIELLO per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

U.A., personalmente e quale legale rappresentante pro tempore della FONDERMETAL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA MERISI per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3452/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. La società Fondermetal, creditore di P.D., nel 2015 iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di quest’ultimo.

Nella procedura intervenne U.A., altro creditore di P.D..

P.D. propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Monza, deducendo che la Fondermetal aveva ceduto a terzi il credito azionato in executivis.

Con sentenza n. 1424/17 il Tribunale rigettò l’opposizione, e condannò l’opponente alle spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

La sentenza venne appellata dal soccombente.

2. Con sentenza 17 luglio 2018 n. 3452 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame e condannò l’appellante alle spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

3. La sentenza d’appello è stata impugnata da P.D. per cassazione con ricorso fondato su quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso U.A. e la Fondermetal.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3, a causa della totale mancanza di una chiara esposizione dei fatti di causa.

Il ricorrente infatti ha inteso assolvere all’onere di cui al citato art. 366 n. 3 c.p.c. senza chiarire:

-) quale veste processuale avesse U.A.;

-) quale credito fosse posto a fondamento dell’esecuzione;

-) perchè mai la cessione del credito da parte della Fondermetal avrebbe inibito il prosieguo dell’esecuzione da parte di U.A.;

-) quali motivazioni spese il Tribunale per rigettare l’opposizione in primo grado;

-) quali motivi d’appello vennero formulati avverso quella decisione. In conclusione, il ricorso è totalmente privo degli elementi minimi essenziali per comprendere sia il thema decidendum posto a fondamento dell’opposizione esecutiva proposta dall’odierno ricorrente, sia il thema decidendum sottoposto al giudice d’appello.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.1. Alla condanna alle spese deve seguire, d’ufficio, la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che costituisce responsabilità aggravata del ricorrente, ex art. 96 c.p.c., comma 3, la redazione da parte del suo difensore di un ricorso per cassazione contenente motivi del tutto generici ed indeterminati, in violazione dell’art. 366 c.p.c., in quanto il ricorrente deve rispondere delle condotte del proprio avvocato, ex art. 2049 c.c., ove questi agisca senza la diligenza esigibile in relazione ad una prestazione professionale particolarmente qualificata, quale è quella dell’avvocato cassazionista (ex multis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15333 del 17/07/2020, Rv. 658367 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 14035 del 23/05/2019, Rv. 654111 – 01).

Nel caso di specie il quantum della condanna può essere equitativamente determinato in misura coincidente con le spese di lite, al netto delle spese vive, e dunque in Euro 4.000, oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza.

2.2. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna P.D. alla rifusione in favore di U.A. e della Fondermetal s.p.a., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.000, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna P.D. al pagamento in favore di U.A. e della Fondermetal s.p.a., in solido, della somma di Euro 4.000, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente ordinanza;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.D. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472