LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1595-2021 proposto da:
K.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Tibaldo per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– costituito –
avverso il decreto del 13/11/2020 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALZA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta da K.B., cittadino tunisino, avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
K.B. ricorre con tre motivi per la cassazione dell’indicato decreto.
L’Amministrazione dell’interno si è costituita tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
2. Con i motivi proposti il ricorrente deduce: a) con il primo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14, il ricorrente aveva individuato e descritto davanti al tribunale la dedotta violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale che avrebbe dovuto determinare i giudici di merito all’accoglimento della domanda di protezione internazionale o almeno di quella umanitaria; b) con il secondo, la nullità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del provvedimento impugnato perché non tradotto nella lingua madre del ricorrente che si era visto così pregiudicato nel diritto alla difesa; c) con il terzo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il ricorrente dedotto di essere stato coinvolto nel Paese di origine, nella città di ***** in vicende legate al terrorismo ed il tribunale aveva omesso di valutare tale fatto mancando di esercitare il potere-dovere di collaborazione istruttoria al fine di accertare la situazione del Paese di provenienza.
3. I motivi sono tutti inammissibili per le ragioni si seguito indicate.
3.1. Il primo motivo è generico e diretto a sollecitare una inammissibile rivalutazione in fatto.
Il ricorrente invoca infatti l’esistenza in Tunisia di condizioni economiche precarie tali da assumere la consistenza di situazioni di estrema vulnerabilità e di essere persona che vive all’estero in condizioni materiali fragili, che è riuscita a trovare in Italia una occupazione lecita e a mantenere la famiglia rimasta in Tunisia.
Le dedotte situazioni di fatto, che come tali sfuggono al sindacato di questa Corte, non valgono in ogni caso a definire la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE.
Il conflitto armato interno rileva infatti all’indicato fine solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria.
Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 08/07/2019).
Si tratta di nozione che, definita saldamente dalla giurisprudenza di questa Corte, non trova alcun riscontro nella situazione dedotta dal ricorrente.
La censura inoltre non si confronta con la motivazione dell’impugnato provvedimento là dove il tribunale ha valorizzato gli sforzi compiuti dalle autorità del Paese per esercitare un controllo effettivo sulla città di *****.
Le deduzioni sostengono piuttosto l’esistenza di una condizione di vulnerabilità personale che si vorrebbe legata a quelle del Paese di origine, che reitera, con la tecnica del cd. “non motivo”, deduzioni fatte valere nel merito e disattese motivatamente dal tribunale senza che gli argomenti utilizzati siano fatti oggetto di puntuale critica in questa sede (Cass. n. 22478 del 24/09/2018).
3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché nuovo non avendo il ricorrente neppure dedotto di aver sottoposto la censura di nullità per mancata traduzione del provvedimento di diniego della protezione impugnato davanti al giudice del merito (Cass. n. 32804 del 13/12/2019); inoltre la deduzione è del tutto generica e manca anche di segnalare quale effettivo vulnus sia venuto all’attività difensiva pure svolta dalla mancata traduzione in lingua nota (Cass. n. 22341 del 26/09/2017).
3.3. Il terzo motivo è inammissibile perché non dialoga con la motivazione impugnata in cui il tribunale ha dato conto dell’esercizio di attività di controllo delle autorità del Paese di provenienza sulla città di ***** e reclama genericamente l’esercizio del potere di collaborazione istruttoria da parte del giudice del merito nella indicazione delle fonti cd. privilegiate ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, comma 3, mancando di evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020; Cass. n. 22769 del 20/10/2020; vd. Cass. n. 7105 del 12/03/2021).
Tanto deve avvenire nel rilievo che il giudice del merito è chiamato ad indicare contenuti e risalenza di quelle fonti perché il richiedente protezione sia posto in grado di conoscerle e contestarle, se del caso, nel rispetto del principio del contraddittorio che deve guidare l’individuazione e l’acquisizione delle prove nella formazione del giudizio.
4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese essendo l’Amministrazione, tardivamente costituitasi, rimasta intimata.
5. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021