Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.30162 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32027/19 proposto da:

-) N.N., elettivamente domiciliato a Rionero in Vulture, via Guglielmo Marconi n. 76, difeso dall’avvocato Ameriga Petrucci, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 14.3.2019 n. 879;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. N.N., cittadino *****, ha impugnato per cassazione la sentenza 14.3.2019 n. 879 con cui la Corte d’appello di Bologna, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda di protezione interazionale.

Il Ministero dell’interno non si è difeso nella presente sede, ma ha solo depositato un “atto di costituzione” al fine della partecipazione all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, a causa della totale mancanza dell’esposizione:

a) dei fatti posti a fondamento della domanda formulata in primo grado;

b) dei motivi della sentenza di primo grado;

c) dei motivi posti a fondamento del gravame.

Tali elementi non sono desumibili in modo adeguato neanche dall’illustrazione dei motivi.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ai sensi della norma sopra indicata.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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