LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29105-2019 proposto da:
J.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI, 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 27/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
CHE:
1.- J.R. è cittadino ***** dell'*****. Una volta giunto in Italia ha raccontato che nel suo paese ha perso in un incidente la moglie ed i figli, mentre andavano al matrimonio del cugino: la suocera lo ha accusato della perdita, ed ha mandato aderenti ad una setta ad incendiargli il negozio. Rimasto privo di mezzi di sostentamento è vissuto di carità per alcuni mesi, ma poi è espatriato.
2.-Impugna il decreto del Tribunale di Ancona, che, non avendo creduto al suo racconto, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale e sussidiaria ed ha ritenuto non vulnerabile il ricorrente ai fini della protezione umanitaria.
3.-Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
4.-Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 oltre che vizio di motivazione.
E’ basato su due censure: la prima attiene al giudizio di credibilità del racconto del ricorrente, ed attribuisce al Tribunale di non aver dato alcun conto dei criteri con cui ha giudicato inverosimile il racconto del ricorrente, incorrendo cosi oltre che nella violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 che quei criteri indica, altresì in vizio di motivazione.
La seconda censura attiene alla adeguatezza del giudizio espresso quanto alla situazione del paese di origine, relativamente al citato art. 14, lett. c che, secondo il ricorrente, sarebbe stata frutto di erronea interpretazione delle fonti.
4.1 Il motivo è fondato in parte.
4.1.1- Non lo è quanto alla violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 in quanto il Tribunale fa ricorso a fonti attendibili ed aggiornate, che sono citate e di cui è riportato il contenuto, e non ne fraintende il senso, in quanto le conclusioni che trae sono coerenti con le fonti, le quali escludono una situazione di conflitto armato in *****, tanto generalizzato da poter costituire pericolo per i civili.
4.1.2 E’ fondato, però, nella parte in cui denuncia una motivazione apparente sul giudizio di credibilità, oltre che violazione del citato art. 3. In sostanza, il Tribunale, da un lato, non adduce ragioni a fondamento del suo giudizio, che è meramente assertivo (in che consistono le contraddizioni rilevate, perché la vicenda narrata è del tutto differente), con una motivazione uguale per ogni altro caso simile. In secondo luogo, non dà conto del fatto che tale suo giudizio è l’esito dell’applicazione dei criteri di cui all’art. 3, salva l’assertiva affermazione che il ricorrente non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per convincere del suo racconto, dove però neanche si dice in quale aspetto avrebbe dovuto cooperare.
In sostanza, la motivazione, identica a quella resa in casi diversi sottoposti all’attenzione di questa Corte e provenienti dal medesimo Tribunale, è apparente, proprio perché non fondata su argomenti relativi al caso concreto.
5.- Il secondo motivo può dirsi assorbito, sia perché la necessità di rivalutare il giudizio di credibilità incide sulla protezione umanitaria, la cui valutazione sarà diversa se si arriverà a ritenere fondato il racconto e dunque fondata la vicenda personale del ricorrente, sia perché la protezione umanitaria è misura residuale che viene in essere quando sono negate le protezioni cosiddette principali.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021