LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
ricorso 32432-2019 proposto da:
C.M., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avv. NICOLETTA MARIA MAURO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
CONSIDERATO
CHE:
1.- C.M. è cittadino del *****. Secondo il suo racconto è stato costretto ad espatriare dopo che, morto il padre, è insorta una lite con il conduttore del terreno di famiglia, al quale il ricorrente durante un alterco, causato dal rifiuto di restituire il bene, ha provocato lesioni. Il timore di ritorsioni lo avrebbe indotto a fuggire.
2- Impugna un decreto del Tribunale di Ancona che, ritenendo non credibile il racconto, e valutando negativamente l’integrazione del ricorrente in Italia ha negato sia la protezione internazionale che quella umanitaria.
3. Il ricorso è basato su un motivo. Il Ministero si costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
RITENUTO
CHE:
4.- L’unico motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 con cui si contesta al Tribunale di non avere adeguatamente effettuato la comparazione necessaria tra il livello di integrazione raggiunta e la situazione del paese di fine di valutare se, in caso di rimpatrio, possano verificarsi situazioni di vulnerabilità, soprattutto di non aver tenuto in considerazione il rapporto di lavoro del ricorrente, o di non averlo adeguatamente considerato.
4. 1 Il motivo è infondato.
Nella valutazione della vulnerabilità, ossia nel considerare se vi siano elementi ostativi al rimpatrio, il giudice di merito deve tenere conto della integrazione raggiunta in Italia, in quanto si tratta di un elemento indicativo del godimento di diritti fondamentali che il rimpatrio potrebbe pregiudicare, ed è per tale ragione che va considerata anche la situazione del paese di origine.
4.2 Il Tribunale ha svolto questo accertamento, tenuto conto delle allegazioni della parte che, a dimostrazione della sua integrazione ha prodotto solo un contratto di lavoro precario, successivo alla domanda e per una retribuzione ridotta, situazione che, in mancanza di altro, è stata, con accertamento in fatto motivato, ritenuta insufficiente a dimostrare una integrazione rilevante: il Tribunale ha anche tenuto conto delle condizioni del paese di origine ai fini della integrazione medesima, cosi compiendo la comparazione richiesta ai fini della valutazione dei seri motivi di carattere umanitario.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021