LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32584-2019 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avv. ALFREDINA MARINI;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ROMA ***** SEZ ANCONA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;
– intimata –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
CHE:
1.- M.A. è cittadino *****: assume di essere fuggito via dal suo paese in quanto accusato ingiustamente del delitto d’onore di una cugina, messa incinta da un altro.
Per tale motivo, già in precedenza, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, rifiutato dall’organo amministrativo con provvedimento del 19.6.2017, impugnato davanti al Tribunale, che ha rigettato il ricorso con provvedimento del 15.2.2018.
2.- M. ha nuovamente fatto ricorso, ed impugna ora una decisione del Tribunale di Ancona che ha ritenuto non vi fossero elementi nuovi per giustificare la reiterazione della domanda.
3.- Il ricorso è basato apparentemente su due motivi, oltre una istanza di sospensione. Il Ministero si è costituito tardivamente ma. non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
4.- Il ricorso, forse fondato su due motivi – non v’e’ infatti rubrica, ma un’unica esposizione delle censure – ripropone le ragioni a sostegno della domanda di protezione già svolte con il ricorso precedente. Ossia: il ricorrente ritiene errata la decisione nel punto in cui ha escluso i presupposti sia della protezione internazionale che di quella umanitaria, rimproverandole di non avere adeguatamente valutato la situazione del paese di origine, nonché la sua integrazione in Italia.
4.1 – I motivi sono inammissibili.
Non colgono la ratio della decisione impugnata. Infatti, il Tribunale ha ritenuto che, rispetto al precedente rigetto della domanda, non fossero emersi elementi nuovi atti a giustificare una sua reiterazione: i giudici di merito ritengono che in astratto l’unico elemento, di fatto, nuovo costituito dall’inserimento lavorativo medio tempore verificatosi, ma escludono anche per tale aspetto, che possa dirsi in concreto nuovo.
Con la conseguenza che la decisione ha come ratio l’insussistenza di elementi di novità tali da giustificare la reiterazione del ricorso; ed è una ratio non contestata.
Ciò senza tacere della inammissibilità propria della formulazione dei motivi, in cui non è indicata alcuna violazione di legge specifica.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021