Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.30168 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33640-2019 proposto da:

D.M.L., elettivamente domiciliato in Potenza Picena, via Trieste 26, presso l’avv. GIUSEPPE BRIGANTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

1.- D.M.L. è *****, della regione del *****. Giunto in Italia ha riferito di essere stato bersaglio dei ribelli che hanno dapprima ucciso suo padre, boscaiolo, e poi hanno cercato lui per fargli fare la stessa fine. La minaccia dei ribelli lo ha dunque indotto ad espatriare.

2.- Impugna una decisione del Tribunale di Ancona che, ritenuto inverosimile il suo racconto, ha rigettato la protezione internazionale e, ritenendo non integrato il ricorrente in Italia, quella umanitaria.

3.- Il ricorso è basato su sei motivi. Il Ministero è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

4.- Il ricorso è basato su sei motivi. Primo e terzo denunciano erronea valutazione della credibilità del racconto; secondo e quinto omesso esame quanto alla situazione dei paesi di transito, Algeria e Libia, il quarto lamenta che l’esame complessivo non è stato completo; il sesto è proposto in subordine a tutti gli altri e postula applicazione al caso di specie della successiva L. n. 113 del 2018, da cui si ricaverebbe una sorta di diritto di asilo autonomo rispetto ad ogni altro.

5.- Primo e terzo motivo sono fondati e vanno esaminati per primi, per il loro assorbente rilievo. Va precisato che, pur rivolti come sembrerebbe a contestare il giudizio di credibilità, ritenendolo del tutto immotivato, o tale solo apparentemente, due motivi contengono censura di motivazione apparente anche con riguardo alla protezione umanitaria.

La fondatezza dei motivi è evidente.

La motivazione circa la credibilità è fatta con una formulazione che è utilizzata dal Tribunale di Ancona in modo identico per molti ricorsi, pur diversi tra loro, ma che, a parte ciò, non fa riferimento ad alcuna situazione concreta, nel senso che non esplicita le ragioni per le quali il racconto non è ritenuto credibile, limitandosi a giudicarlo tale apoditticamente. Non dice in cosa consiste l’incoerenza, né in che modo avrebbe dovuto essere compiuto uno sforzo maggiore.

In sostanza, si tratta di una motivazione di stile, priva di argomenti aderenti al caso concreto, e ricorrente in altri simili provvedimenti, configura dunque una motivazione apparente, in quanto tali riconducibili al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. “Il che può dirsi anche per la protezione umanitaria, nella quale pure si fa riferimento a generiche situazioni del paese di origine e condizioni che garantiscono comunque un rimpatrio sicuro, ma soprattutto si indica, a dimostrazione della mancata integrazione del ricorrente, come allegata una busta paga di 457,99 Euro mensili, che pure ricorre in altri simili controversie, ed è evidente segno di una motivazione stereotipata comune ad altri casi simili.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo e terzo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per il riesame, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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