Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.30169 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33650-2019 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, rua del Papavero, n. 6, presso l’avv. PAOLO ALESSANDRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE 1.- D.F. viene dal *****, regione del *****: secondo il suo racconto, nel giro di due anni, dal 2011 al 2013, i ribelli hanno derubato la sua famiglia della mandria di mucche (circa 60) che costituiva la fonte del loro sostentamento; rimastane una sola, i ribelli sono tornati a prenderla, dopo un qualche tempo dalla prima razzia, ed hanno ucciso la madre che ha cercato di opporsi. Il pericolo di essere coinvolto, anche lui, lo ha indotto a fuggire, riparando prima in Libia e poi in Italia.

2.-Impugna una decisione del Tribunale di Ancona che non ha ritenuto verosimile il suo racconto, ha escluso situazioni di conflitto armato in *****, ed ha ritenuto non integrato a sufficienza il ricorrente in Italia ai fini della protezione umanitaria.

3.- Il ricorso è basato su cinque motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente, e non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

4.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 essenzialmente riferito al giudizio di credibilità e mira a contestarlo con un argomento che viene speso anche in relazione all’applicazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): secondo il ricorrente il Tribunale non ha compiuto adeguata istruttoria, quanto alle condizioni del paese di origine, e ciò ha inciso sul giudizio negativo circa la credibilità.

Il motivo è infondato.

Il giudizio di credibilità è un giudizio di fatto, che segue una procedimentalizzazione, ossia che va effettuato in base ai criteri di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 3: non è censurabile in Cassazione se non per violazione di tali criteri e per difetto assoluto di motivazione. Se il giudizio di non verosimiglianza riguarda la credibilità intrinseca, come in questo caso, non ha rilievo il mancato approfondimento della situazione del paese di origine, salvo che non lo si dimostri, ed è da escludere che il ricorrente lo abbia fatto.

5.-Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante.

Il ricorrente assume di avere prospettato vessazioni subite durante il soggiorno in Libia e lamenta una omessa considerazione di tale dato di fatto.

A pagina 20 del ricorso riporta le dichiarazioni rese quanto a tale periodo di soggiorno, ed indica una cicatrice che sarebbe stata inflitta in quel paese.

Il periodo trascorso nel paese di transito senz’altro valutabile ai fini della vulnerabilità del ricorrente, potendo – ma è circostanza che va allegata- influire su quella condizione.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha omesso di tenerne conto del tutto, incorrendo in un omesso esame di quel fatto, così che nel giudizio di rinvio si dovrà considerare che, ai fini della protezione umanitaria, per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019).

6.-Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Si rimprovera alla Corte di merito di non aver tenuto conto della effettiva situazione della zona del ***** e si contrappone una propria descrizione di quest’ultima.

Il motivo è inammissibile.

Il giudizio del giudice di merito è fondato su un accertamento riferito a fonti aggiornate ed attendibili che vengono puntualmente citate, e tiene conto della situazione dell’intera nazione, cosi come della regione del *****.

L’accertamento del Tribunale non è dunque specificamente contestato, attraverso l’indicazione di fonti diverse e più attendibili e nemmeno attraverso la smentita di quelle cui il Tribunale ha fatto ricorso, ed era onere del ricorrente farlo.

7 – Il quarto motivo, attenendo alla protezione umanitaria, che è una forma residuale di protezione, ossia un forma di tutela che va presa in considerazione solo in caso di rigetto delle altre, va assorbito, con l’avvertenza che nella sua rivalutazione in fase di merito, occorrerà tenere conto del periodo trascorso in Libia ai fini della valutazione della vulnerabilità.

8.-Il quinto motivo denuncia omesso esame di un fatto rilevante, ossia della richiesta di un permesso per motivi di salute, ed assume che il Tribunale non ne ha tenuto conto in alcun modo.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale espressamente assume che il certificato medico prodotto a tal fine indica una patologia non grave, o almeno non tale da poter essere curata solo sul territorio nazionale: dunque esplicitamente rigetta la richiesta.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibili primo e terzo, rigetta il quinto, assorbito il quarto; cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, per il riesame della controversia, in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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