LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33716-2019 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Piazza Cavour, Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avv. NICOLETTA PELINCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
CONSIDERATO
CHE:
1.- S.M. è cittadino della *****. Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese dopo che alcuni malviventi avevano ucciso il padre nel corso di una rapina, e dopo che anche la madre, che in quel frangente era in attesa di un bambino, era morta per lo spavento seguito alla uccisione del marito. Il ricorrente ha sin dall’inizio sospettato del ruolo dello zio in tale vicenda, in quanto costui aveva delle mire sui beni di famiglia, ma è stato minacciato di non denunciarlo, e comprendendo che avrebbe così corso un pericolo di vita, ha deciso infine di espatriare.
2. Impugna una decisione del Tribunale di Ancona che gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, intanto per via della ritenuta inverosimiglianza del racconto; in secondo luogo per l’assenza di situazioni che, nel paese di origine renderebbero vulnerabile il richiedente.
3. Il ricorso è basato su quattro motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
RITENUTO
CHE:
4.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 8. Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha adeguatamente considerato la situazione del paese di transito, che pure era stata allegata ed addotta quale ragione di vulnerabilità.
Il ricorrente ha fatto presente di essere stato ingiustamente arrestato in Libia, perché privo di documenti di riconoscimento, e di avere trascorso in quel paese due mesi di prigionia che hanno segnato il suo stato d’animo.
Il motivo è inammissibile.
Difetta di autosufficienza in quanto non riferisce se ha posto la questione al Tribunale ed in che termini.
Ai fini della protezione umanitaria, per valutare le condizioni vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019), e tuttavia il ricorrente deve avere allegato il tipo di vessazione subita, deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito ha inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile e meritevole di protezione (Cass. 2355/2020), circostanze del tutto omesse nel caso presente. Oltre, dunque, a non riferire della devoluzione della questione, il ricorrente, conseguentemente non indica neanche qual possa essere stata l’influenza del vissuto in Libia rispetto alla sua condizione di espatriato, ossia l’incidenza sulla vulnerabilità.
5 – Secondo e terzo motivo possono valutarsi insieme in quanto denunciano violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 nel senso che il ricorrente si duole di una errata valutazione della protezione sussidiaria e ritiene che non si è tenuto conto delle persecuzioni cui può andare incontro in caso di rimpatrio, che rientrano tra quelle dalle quali è concessa protezione.
I motivi sono inammissibili.
invero, il Tribunale ha ritenuto inverosimile il racconto del ricorrente, con una motivazione che non è stata oggetto di impugnazione: il giudizio sulla credibilità è dunque “giudicato”.
Qualora il giudice di merito non abbia ritenuto credibile il racconto non ha l’obbligo di valutare la sussistenza di persecuzioni di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) in quanto quell’accertamento presuppone la vicenda personale cui è strettamente legato; deve invece considerare se esistano le condizioni di cui alla lettera dell’art. 14 citato, ossia una situazione di conflitto armato generalizzato, che però qui non è in discussione.
6. Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5: il ricorrente ritiene che la decisione del Tribunale non abbia tenuto conto delle regole in tema di motivi umanitari, ed in particolare della protezione fornita allo straniero dall’art. 10 Cost..
Il motivo è inammissibile.
Pur dovendosi rilevare che la motivazione del Tribunale è quasi apparente, consistendo in una astratta serie di argomenti peraltro identici in altri casi simili, e ripetuti in relazione alla posizione del ricorrente; pur tuttavia, il motivo di ricorso non è relativo alla situazione concreta e personale del ricorrente, il quale si limita anche egli ad un’astratta ricognizione delle regole in tema di protezione umanitaria senza però una adeguata e specifica censura della motivazione del Tribunalené allega ragioni per fondare la sua richiesta di protezione umanitaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021