LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13910-2018 proposto da:
F.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO PASQUALE DI PAOLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4543/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 10/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che F.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in sede di rinvio da questa Suprema Corte, aveva accolto gli appelli riuniti dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, per gli anni 2005-2006.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente legittimato gli avvisi di accertamento, notificati senza il rispetto del termine dilatorio;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, si invoca la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56: i giudici del rinvio sarebbero stati tenuti a considerare esclusivamente quanto esposto nei ricorsi in riassunzione;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che, pertanto, la CTR si è perfettamente attenuta al principio di diritto espresso nella parte rescindente della pronunzia di legittimità, laddove è detto a chiare lettere, oltre ogni dubbio, che – trattandosi nella specie di accertamenti a tavolino di un tributo non armonizzato – il contribuente non avrebbe potuto legittimamente invocare il rispetto della L. n. 212 del 2000, art. 12 comma 7 (Sez. 6-5, n. 11560 dell’11/05/2018);
che, al riguardo, la memoria contiene la produzione di documenti da considerare inammissibili, posto che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di nuovi atti e documenti, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno comunque prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c. (Sez. 1, n. 28999 del 12 novembre 2018);
che il secondo motivo è parimenti infondato;
che, per un verso, nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Sez. 65, n. 12191 del 18/05/2018; Sez. 6-5, n. 30444 del 19/12/2017);
che, per altro verso, anche nel processo tributario il giudizio di rinvio è un “processo chiuso”, in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione, in contrasto con il giudicato implicito ed interno (Sez. 6-5, n. 18600 del 21/09/2015; Sez. L, n. 19436 del 20/07/2018);
che, pertanto, anche in tema di contenzioso tributario, nel giudizio di rinvio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, dell’art. 125 disp. att. c.p.c., degli artt. 392 e 394 c.p.c., l’atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione che già avevano (Sez. 5, n. 29976 del 19/11/2019; Sez. 5, n. 20166 del 07/10/2016);
che l’oggetto del giudizio – diversamente da quanto sostiene il ricorrente nella sua memoria – è circoscritto dalla sentenza di annullamento pronunziata dalla Corte di Cassazione e trova i suoi limiti nel parziale giudicato e nelle preclusioni che possono essersi verificate nel corso delle fasi precedenti del processo; che, in definitiva, del tutto correttamente la CTR – preso atto che il F., in fase di appello, non aveva riproposto specificamente questioni ed eccezioni non trattate dalla CTP ha ritenuto rinunciate le stesse;
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 4.100, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021
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