Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30176 del 26/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14244-2018 proposto da:

R.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 189, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIRO CERINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI ***** *****, AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI ***** *****, AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI ***** *****, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9445/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata l’08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che R.I. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in sede di rinvio da Cass. 25407/2015, aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria, riferito all’anno 2010.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria;

che, col primo, la R. invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, per l’esecuzione di una valida notificazione a persona diversa dal destinatario, sarebbe occorsa la consegna nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando;

che, col secondo, la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 139 c.p.c. ed al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacché la CTR non avrebbe tenuto conto che il domicilio fiscale del contribuente coincideva con la sua residenza anagrafica;

che, col terzo, la R. afferma ancora la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: essendo stata la notifica eseguita da messo comunale, l’Ufficio avrebbe omesso di rispettare le formalità previste al riguardo;

che, con il quarto, la ricorrente assume omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, giacché la sentenza impugnata avrebbe mancato di esaminare le doglianze ulteriori rispetto a quella della nullità della notifica del titolo esecutivo (ed in particolare, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme);

che l’Agenzia si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell’atto comporta a carico del destinatario l’onere della prova – non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna – dell’inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario (Sez. 5, n. 15938 del 13/06/2008; Sez. 1, n. 18170 del 18/05/2016);

che la CTR si è attenuta ai predetti principi, mentre la ricorrente non ha addotto alcun elemento di prova contrario al rapporto di convivenza con la sorella, diverso dal certificato di residenza anagrafica;

che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, perché attengono entrambi alla violazione del profilo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, sollevato per la prima volta in questa sede; che il quarto motivo è inammissibile, giacché l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, nella specie, la censura lamenta sostanzialmente un’omessa pronunzia sul merito;

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante l’ammissione al gratuito patrocinio; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va comunque dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Da atto dell’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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