LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1584 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
T.G., (C.F.: *****) rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Cosi (C.F.: *****);
– ricorrente –
nei confronti di:
O.E., (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Goffredo Maria Barbantini (C.F.: *****);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 4819/2018, pubblicata in data 11 luglio 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 3 dicembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
T.G., sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti di O.E..
Il debitore O. ha proposto per due volte opposizione, in entrambi i casi dichiarata improcedibile dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria svoltasi davanti a lui per l’irregolare instaurazione del contraddittorio. L’esecuzione è stata peraltro poi dichiarata a sua volta improcedibile dallo stesso giudice dell’esecuzione.
In relazione alla seconda opposizione proposta dal debitore, la creditrice T. ha instaurato il giudizio di merito, ma la sua domanda è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la T., sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso l’ O..
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 con riguardo agli artt. 112,115 e 116 c.p.c. – art. 553 c.p.c. – artt. 615 e 618 c.p.c. – omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 c.p.c., n. 5”.
Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 con riguardo all’art. 100 c.p.c., art. 289 c.p.c., art. 615 c.p.c., art. 617 c.p.c., art. 624 c.p.c., art. 629 – omessa valutazione di una circostanza determinante”.
Con il terzo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 con riguardo agli artt. 96,100 e 615 c.p.c. omessa valutazione di una circostanza determinante”. Con il quarto motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 con riguardo agli artt. 112,111,618 e 615 c.p.c.”.
Con il quinto motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 con riguardo all’art. 112 c.p.c.”.
I motivi del ricorso sono tutti logicamente connessi e costituiscono espressione di una censura sostanzialmente unitaria; di conseguenza possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono manifestamente fondati.
La ricorrente, creditrice procedente in un processo di esecuzione forzata, ha instaurato il giudizio di merito in relazione ad una opposizione (che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, è stata qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dal giudice di primo grado) proposta dal debitore e dichiarata improcedibile dal giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria del procedimento svoltasi davanti a lui, per la non corretta instaurazione del contraddittorio in quella fase (e ciò senza l’adozione di provvedimenti cautelari o indilazionabili, senza la concessione del termine per l’instaurazione del giudizio di merito e senza la regolamentazione delle spese processuali relative alla fase sommaria, per quanto emerge dagli atti).
Il tribunale (prima) e la corte di appello (poi) hanno dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente in sede di merito (volta ad ottenere la dichiarazione con sentenza dell’inammissibilità dell’opposizione del debitore nonchè l’accertamento negativo delle sue pretese, anche risarcitorie, oltre le spese dell’intero procedimento), per difetto di interesse ad agire.
In particolare, la corte di appello ha in proposito ritenuto decisiva la circostanza che il giudice dell’esecuzione non solo aveva dichiarato improcedibile l’opposizione del debitore, ma aveva altresì dichiarato, immediatamente dopo e con il medesimo provvedimento, improcedibile la stessa azione esecutiva della creditrice (avendo rilevato la difformità tra il titolo ed il precetto da questa depositati rispetto a quelli indicati nell’atto di pignoramento).
Ha ritenuto che ciò escludesse l’interesse ad agire della creditrice opposta T. in quanto, in sostanza, nel giudizio di merito non sarebbe stato possibile l’accoglimento della sua domanda, non avendo quest’ultima contestato, almeno nel presente giudizio, il provvedimento di improcedibilità dell’esecuzione, e neanche consentisse una decisione sulle spese della fase sommaria dell’opposizione.
La ricorrente – la quale precisa di avere comunque impugnato il provvedimento di improcedibilità dell’esecuzione in altra sede sostiene, in ogni caso, la sussistenza del proprio interesse ad ottenere una decisione a cognizione piena sull’opposizione proposta dal debitore (nonchè sulle spese del procedimento).
La decisione impugnata non è conforme al costante indirizzo interpretativo di questa Corte in tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive ed il relativo giudizio a cognizione piena.
Secondo tale indirizzo, infatti, il provvedimento con cui viene decisa la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo (e, come tale, suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.: cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20532 del 23/09/2009, Rv. 611480 – 01, e numerose altre successive conformi, quali, tra quelle massimate: Sez. 3, Ordinanza n. 15630 del 30/06/2010, Rv. 613810 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 15227 del 11/07/2011, Rv. 619129 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16297 del 26/07/2011, Rv. 618823 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22304 del 26/10/2011, Rv. 619588 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25064 del 11/12/2015, Rv. 638027 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25111 del 14/12/2015, Rv. 638308 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 – 01). Esso è infatti emesso a chiusura della fase sommaria del giudizio di opposizione e non preclude mai l’accesso delle parti alla tutela a cognizione piena, sia con riguardo al merito dell’opposizione, sia con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ivi incluse quelle relative alla fase sommaria.
Ciò è a dirsi anche se il giudice dell’esecuzione, al termine della fase sommaria, ometta di provvedere all’assegnazione del termine per l’instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena ed alla liquidazione delle spese della stessa fase sommaria, come di regola sarebbe tenuto a fare (“il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benchè illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all’esito del quale conseguire una pronuncia sull’opposizione e sulle spese”; così, di recente: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 – 01).
Dunque, sia la parte opponente che la parte opposta possono, anche in mancanza di fissazione del relativo termine da parte del giudice dell’esecuzione, instaurare comunque il giudizio di merito (oltre che proporre il reclamo al collegio, onde eventualmente ottenere la revisione della decisione in ordine alle eventuali misure cautelari, concesse o meno dal giudice dell’esecuzione).
In tale sede esse potranno ottenere, tra l’altro, una nuova e definitiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nella fase sommaria (regolarità da ritenersì necessaria ai fini della procedibilità della domanda di merito) e, anche in relazione a ciò, una decisione a cognizione piena in ordine all’opposizione proposta, nonchè il riesame delle statuizioni (adottate od omesse) relative alle spese della stessa fase sommaria.
In proposito, non può che farsi integrale rinvio alla motivazione del precedente di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 – 01), che si è occupato funditus della questione (nonchè all’univoco conforme orientamento successivamente espresso, tra le più recenti pronunzie massimate, dalle già citate ord. n. 25111/2015, n. 12170/2016 e n. 9652/207; si vedano anche, tra i provvedimenti non massimati: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8966 del 05/05/2015; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25902 del 15/12/2016; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17887 del 09/09/2016; si tratta di orientamento consolidato cui il collegio intende dare continuità).
Applicando i consolidati principi di diritto appena richiamati alla presente fattispecie, appare evidente la sussistenza dell’interesse della creditrice opposta ad instaurare la fase di merito dell’opposizione avanzata dal debitore, onde ottenere una decisione a cognizione piena, in primo luogo sulla stessa ammissibilità e procedibilità di detta opposizione, ed eventualmente, sussistendone le condizioni processuali, sul merito di essa, oltre, in ogni caso, ad un provvedimento definitivo sulle spese giudiziali, anche della fase sommaria.
D’altra parte, la circostanza che lo stesso giudice dell’esecuzione, immediatamente dopo aver deciso in ordine alla fase sommaria dell’opposizione proposta dal debitore O., dichiarando detta opposizione improcedibile, abbia dichiarato altresì improcedibile l’azione esecutiva promossa dalla creditrice T., di certo non è idonea ad escludere l’interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena da parte di quest’ultima, e ciò non solo nell’ottica del conseguimento di una pronuncia a cognizione piena sull’ammissibilità dell’opposizione avanzata dal debitore ed eventualmente sul merito della stessa, ma quanto meno per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell’esecuzione.
E’ opportuno precisare che, per quanto riguarda l’interesse alla decisione sull’ammissibilità e sul merito dell’opposizione potrebbe, in astratto, avere un rilievo anche la sua qualificazione in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.: trattandosi invero di opposizione all’esecuzione (o comunque nella parte in cui l’opposizione in concreto proposta sia qualificata come tale), l’eventuale interesse ad una decisione di merito, per la creditrice, al fine di ottenere un accertamento definitivo a cognizione piena sulla sussistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato, persisterebbe anche in caso di estinzione e/o di chiusura anticipata del processo esecutivo; trattandosi invece di opposizione agli atti esecutivi (o, comunque, nella parte in cui l’opposizione in concreto proposta sia qualificata come tale, così come del resto anche in caso di opposizione all’esecuzione, laddove il creditore non chieda una decisione di merito idonea a determinare il giudicato sostanziale), si dovrebbe ritenere cessata la materia del contendere, laddove, dopo la proposizione dell’originario ricorso introduttivo del debitore opponente, fosse subentrata l’estinzione ovvero la definitiva chiusura anticipata del processo esecutivo.
Anche in tali ultime ipotesi, peraltro, non sussisterebbe l’inammissibilità della domanda avanzata dalla creditrice opposta al fine di ottenere la decisione a cognizione piena sull’opposizione (si tratta di una peculiare forma di interesse ad agire, dal momento che la domanda, nelle opposizioni esecutive, è proposta dall’opponente, non dall’opposto), diversamente da quanto affermato dalla corte di appello. I giudici del merito dovrebbero pertanto decidere comunque sulle spese del giudizio (sia della fase sommaria che di quella a cognizione piena) applicando il principio della cd. soccombenza virtuale (e dunque valutando a tal fine l’ammissibilità e la procedibilità dell’opposizione, nonchè eventualmente anche la sua fondatezza nel merito).
La decisione impugnata – che ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di merito a cognizione piena proposta dalla creditrice T., in relazione all’opposizione esecutiva originariamente proposta dal debitore O. – deve pertanto essere cassata, affinchè in sede di rinvio si provveda alla qualificazione della suddetta opposizione, si valuti nuovamente, nel giudizio a cognizione piena, la sua ammissibilità e la sua procedibilità e, in caso positivo, si decida il merito della stessa (salva l’eventuale cessazione della materia del contendere, sussistendone i presupposti) e soprattutto si provveda, in ogni caso, sia in ordine alle spese della fase sommaria che di quella a cognizione piena (eventualmente, in caso di cessazione della materia del contendere, sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale).
2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa in relazione la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021
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