LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16630-2019 proposto da:
PICCOLE ORME DI I.E. E R. SNC, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARSILI FELICIANGELI, rappresentata e difesa dall’avvocato NAZZARENO CIARROCCHI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 117/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 14/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dalla Piccole Orme di I.E. e R. snc contro il diniego di autotutela rispetto agli avvisi di accertamento emessi per gli anni dal 1997 al 2001 ed alle relative cartelle di pagamento emesse in seguito alla definitività dei primi. La CTR aveva ritenuto insindacabile il diniego di autotutela, ritenendo tale atto impugnabile soltanto al di fuori delle ipotesi di vizi propri dell’atto o della prospettazione di un interesse di rilevanza generale della stessa amministrazione alla rimozione dell’atto originario, circostanza non ricorrenti nel caso di specie.
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione alla novità dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 formulata per la prima volta in appello dall’Ufficio.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. La CTR non avrebbe considerato che oggetto dell’impugnazione era stato il comportamento tenuto dalla PA rispetto alla domanda posta dalla contribuente, al fine di verificare se i poteri di autotutela conferiti ad ogni pubblico ufficio fossero stati correttamente utilizzati.
Una volta accertato il pagamento delle imposte da parte della stessa società e l’infedele attività del consulente che non aveva preceduto né alla presentazione della dichiarazione né all’impugnazione degli atti accertativi, il giudice di appello avrebbe dovuto escludere il diritto dell’ufficio a richiedere tasse già pagate, accertando l’obbligo dello stesso di attivare i poteri di autotutela.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La questione relativa all’ammissibilità del ricorso introduttivo in relazione alla natura dell’atto impugnato – diniego di autotutela – formulata sulla base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 poteva esse formulata per la prima volta in grado di appello, attenendo ai presupposti di ammissibilità del ricorso innanzi al giudice tributario degli atti indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19; questione che, in ogni caso, era già stata formulata nel corso del giudizio di primo grado – cfr. Cass. n. 26478/2010, Cass. n. 21356/2012 -.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il giudice di appello si è uniformato alla giurisprudenza di questa Corte a cui tenore nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente – cfr. Cass. n. 21146/2018, Cass. n. 24032/2019 -.
Peraltro si è già chiarito che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di diniego dell’Amministrazione rispetto ad un’istanza di annullamento in autotutela è ammesso esclusivamente per ragioni di rilevante interesse generale – cfr. Cass. n. 4937/2019, Cass. n. 5332/2019 -.
Orbene, il giudice di appello si è pienamente conformato a tali principi, non potendo certo ammettersi che il sindacato del giudice possa riguardare, come opinato dalla ricorrente, il comportamento tenuto dalla P.A. rispetto alla domanda posta dal contribuente. Ne’ potendosi ritenere che i fatti addotti dalla ricorrente – versamento delle somme al professionista incaricato di compilare la dichiarazione dei redditi e impugnare gli atti di accertamento integrino quel superiore interesse idoneo a giustificare l’adozione di un atto in autoannullamento.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 3.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021