LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16796-2019 proposto da:
COMUNE DI BEINASCO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO NICOLAIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MANZARI;
– ricorrente –
contro
ICC REA BANCAIMPRESA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N. 135, presso lo studio dell’avvocato VALERIO MORETTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1820/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALI, del PIEMONTE, depositata il 21/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello della società ICCREA Banca Impresa, annullando l’avviso di accertamento emesso per ICI relativa ad immobile concesso in locazione finanziaria alla Esperia snc che, a sua volta, aveva subconcesso il bene in locazione finanziaria alla SMAC srl con contratto risolto anticipatamente a causa della inadempienza della Esperia in base alla risoluzione del contratto di leasing, pur risultando il bene immobile rimasto nella disponibilità della società Esperia. Secondo la CTR la soggettività passiva in capo al locatario permaneva fin quando il bene, per qualsiasi motivo, non rientrava nel possesso del locatore. In caso di rescissione del contratto per inadempienza, pertanto, il locatario era sempre da considerare soggetto passivo ai fini ICI, fin quando il locatore fosse rientrato nel possesso del bene.
Il comune di Beinasco ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
La società intimata si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 3 e 9 rilevando che in forza di tale disciplina il soggetto passivo del tributo ICI avrebbe dovuto individuarsi nel locatore.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, questa Corte ha già avito modo di affermare che in tema di imposta municipale unica (i.m.u.) il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 individua, nella locazione finanziaria, il locatario come soggetto passivo dell’imposta, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che la società di leasing – locatrice – ritorna ad essere il soggetto passivo, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore – cfr. Cass. n. 13793/2019 -. In quella circostanza si è specificamente ritenuto che “la cessazione dello status di soggetto passivo Imu viene chiaramente individuate dalla norma primaria di imposta e per l’effetto il locatario finanziario non si apprezza più come soggetto passivo, non tanto dalla riconsegna del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, che ai fini dell’Imu, come nella disciplina civilistica, si determina nel momento del pagamento dell’ultimo canone in base alla durata stabilita nel contratto oppure, nelle ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella fattispecie, dal momento in cui il contratto è stato risolto.” Si è parimenti aggiunto, nella medesima circostanza, che “non appare pertinente il richiamo operato dal Giudice del gravame alla normativa della Tasi non potendosi applicare la medesima disposizione, che è riferita a un diverso tributo e che non riveste certo valenza interpretativa”.
In sintonia con tale precedente si è successivamente affermato che in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente – cfr. Cass. n. 29973/2019 -.
Sulla base di questi principi, confermati anche da Cass. n. 22123/2020 menzionata dalla parte ricorrente in memoria, che vanno sicuramente condivisi, il ricorso proposto dal comune ricorrente è fondato, avendo l’amministrazione richiesto il pagamento dell’ICI alla società proprietaria del cespite immobiliare per il periodo nel quale era già stato risolto il contratto con la ESPERIA snc per suo inadempimento.
Pertanto a tali principi non si è uniformato il giudice di appello e la sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021