LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11554-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO S.S., B.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2010/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 29/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che, su impugnazione da parte della curatela fallimentare di S.S., per ottenere l’annullamento delle cartelle di pagamento relative a iscrizione a ruolo IRPEF, IVA, ILOR, interessi e sanzioni per anni di imposta 1990-91-92, accolto in primo grado dalla CTP di Catania, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’Amministrazione decaduta dalla relativa pretesa tributaria. Il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
1.Con il primo e unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138 e L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonché, del D.L. n. 105 del 2005, art. 25-bis e comma 5-ter in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Come questa Corte ha già affermato, la disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica la cartella), per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolamentazione, da effettuare entro il 15.12.2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo.
2.2.Tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data (nella specie, notificate solo il 18/05/2006, come si evince dalla sentenza impugnata), l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione; come appunto è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l’accertamento operato dal giudice di merito in base ad un’applicazione retroattiva del D.L. n. 106 del 2005, art. 5 ter non specificamente censurata nel ricorso e, comunque, conforme all’orientamento espresso da questa Corte con le sentenze nn. 26104/05, 1435/2006, 4745/2006, 16826/2006.
Con decisioni alle quali il Collegio intende dare continuità, questa Corte, ha infatti già avuto modo di precisare, con le sentenze nn. 956/14 e 7274/14, che in tema di accertamento e riscossione dei tributi, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso, dall’ufficio, l’atto impositivo. (Cass. 6074/14).
3. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021