LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6954-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SERVIZI CONTABILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA STASI;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 20390/25/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo, contro la Servizi Contabili S.r.l., impugnando l’ordinanza n. 20390/19 resa da questa Corte con la quale era stata dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10.
La Corte, in particolare, rilevava che il processo era stato precedentemente sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la società contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 dal quale risultava che nulla era dovuto ai fini della definizione della controversia. Quindi, rilevato che ai sensi del comma 10 della norma predetta, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione scritta entro il termine del 31.12.18 e che tale adempimento non risultava adempiuto, questa Corte procedeva a dichiara l’estinzione del giudizio.
L’intimata non si è costituita. La ricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce l’errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4. La ricorrente prospetta l’errore revocatorio nel quale sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata per avere errato nell’applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 ritenendo che la controversia de quo rientrasse tra quelle la cui sospensione era ottenibile con il deposito della sola domanda di definizione, a prescindere dal versamento di quanto dovuto. Al contrario, la ricorrente sostiene che il caso di specie riguardava atti per cui la sospensione sarebbe stata ottenibile solo previo versamento degli importi dovuti – versamento che nel caso di specie non c’era stato -.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l’errore rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4 consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Muovendo da detta premessa si è evidenziato che: l’errore non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (Cass. n. 12283 del 2004; Cass. n. 10637 del 2007; Cass. n. 5075 del 2008; Cass. n. 22171 del 2010; Cass. n. 27094 del 2011; Cass. n. 28143 del 2018; Cass. n. 24355 del 2018). L’errore revocatorio deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico – giuridico (cfr. Cass. n. 29833 del 2017) Si e’, quindi, affermato che “In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall’art. 391 bis c.p.c. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris”, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi della violazione)” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29922 del 29/12/2011, Rv. 620988 – 01). Orbene, il vizio che il ricorrente intende in questa sede denunciare e’, in realtà, un preteso errore di giudizio, prospettando la mancata considerazione, da parte del Giudice di legittimità, che ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 per l’applicazione della sospensione e la successiva estinzione del giudizio, nel caso di specie, fosse necessario il previo versamento degli importi dovuti dal contribuente.
Ora, appare evidente che non si verte in ipotesi di errore revocatorio e che la censura dedotta integrerebbe, piuttosto, un preteso error in iudicando della Corte di cassazione.
Tale conclusione resiste alle considerazioni di segno opposto espresse dall’Agenzia in memoria, nella quale, peraltro, la stessa ricorrente non ha potuto fare a meno di riconoscere che l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di ultima istanza quanto alla non debenza di alcunché risultava espressa dalla dichiarazione di definizione versata agli atti. In tal modo pienamente confermando che la censura rivolta alla decisione qui impugnata riguarda la valutazione complessiva degli atti del processo che, a dire della ricorrente, avrebbero dovuto condurre il giudice di legittimità ad escludere l’applicazione della disciplina premiale – D.L. n. 50 del 2017, art. 11 – invece applicata dall’ordinanza qui impugnata.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021