Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30211 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1403-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

ARCADIA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8109/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate emetteva a carico della società “Arcadia s.r.l.”, esercente attività di compravendita di immobili, avviso di accertamento con cui accertava un maggior reddito di impresa di Euro 90.000,00.

Tale atto traeva origine dalla vendita del 29.12.2010 intercorsa fra la contribuente venditrice ed un privato per l’importo di Euro 171.687,40 con contestuale sottoscrizione di mutuo fondiario con la Banca di Roma s.p.a. dell’importo di Euro 250.000,00 per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile medesimo, dato in garanzia del mutuo medesimo.

Nel corpo del contratto di vendita si dava atto al punto 10 che l’immobile non era stato edificato o ristrutturato.

L’Amministrazione finanziaria riqualificava il bene oggetto dell’operazione originariamente iscritto a bilancio al 31.12.2006 come immobilizzazione materiale al valore di acquisto, veniva riqualificato come bene merce rettificando i ricavi non essendo intervenuto fra l’acquisto e la successiva cessione (2010) alcun intervento per mutare le caratteristiche del bene e farlo diventare bene strumentali.

La società contribuente impugnava detto avviso avanti alla CTP di Salerno che con sentenza nr 5063/2015 lo accoglieva parzialmente considerando ai fini della plusvalenza in questione non il costo di acquisto ma l’importo di Euro 133.000,00 sul rilievo che la loro differenza aveva già partecipato alla base imponibile tassata nell’anno 2007.

L’Ufficio impugnava tale pronuncia avanti alla CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno, che con la sentenza nr8109/2018 lo rigettava.

Il giudice di appello rilevava che dagli atti di causa non emergevano elementi idonei a smentire la circostanza dell’avvenuta ristrutturazione del bene.

Evidenziava infatti che la contestazione sollevata dall’Amministrazione circa la mancata costruzione e ristrutturazione del bene era contraddetta dall’art. 2 del contratto di mutuo fondiario erogato dalla Banca di Roma proprio per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile offerto in garanzia dalla società mutuataria sicché doveva ritenersi correttamente applicabile l’art. 110 T.U.I.R. e l’inquadramento operato dalla società in termini di operazione di vendita effettuata nell’anno 2010.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente è rimasta intimata.

Considerato che:

Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si lamenta che la CTR avrebbe omesso di considerare che ai sensi dell’art. 10 dell’atto di vendita del 29.12.2010 la società venditrice, odierna contribuente, dava atto che il bene immobile oggetto di scambio non era stato costruito è ristrutturato.

Si osserva che il predetto bene era stato indicato a bilancio per un valore superiore per effetto dell’incremento del costo di acquisto degli interessi passivi del contratto di mutuo stipulato per l’acquisto del bene stesso.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che la CTR nel confermare la decisione di primo grado,si sarebbe lasciata fuorviare dalla non corretta valorizzazione operata dall’impresa in sede di bilancio di esercizio dell’anno 2007 laddove era stato indicato il valore di acquisto dell’immobile incrementato degli interessi passivi del mutuo fondiario impiegato per l’acquisto del medesimo sebbene lo stesso non risultasse né costruito né ristrutturato dalla contribuente.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Giova ricordare che l’omessa valutazione di alcune fonti di prova integra gli estremi del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quando le prove non esaminate dimostravano quel fatto, conseguentemente trascurato (v. Cass. n. 11253/2020, in motiv.; n. 7618 del 2019).

Il ricorrente ha prospettato l’omesso esame della documentazione depositata avente ad oggetto il contratto di vendita del 29.12.2010 allegato al ricorso per cassazione in cui la parte venditrice ed odierna contribuente al punto 10 dà atto che il bene negoziato non era stato né costruito né ristrutturato nonché gli argomenti e le deduzioni (cfr. atto di appello allegato n. 9) che, in relazione alla pretesa fatta valere, erano state formulate nel giudizio di merito (v. Cass. n. 13625/2019).

Aspetti in relazione ai quali la CTR ha omesso la sua valutazione incentrando la sua ratio decidendi unicamente sull’originario contratto di acquisito e sulle clausole del contestuale contratto di mutuo ove si faceva riferimento al fatto che il mutuo era stato concesso per l’acquisto e la ristrutturazione del bene offerto in garanzia dalla società contribuente.

Si tratta di profili decisivi giacché ove si accertasse alla stregua della documentazione prodotta l’assenza della ristrutturazione gli interessi passivi non avrebbe potuto essere iscritti in bilancio ad aumento del costo originario dell’immobile.

La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Campania che in diversa composizione provvederà ad esaminare il documento contrattuale di cui si è lamentato l’omessa valutazione e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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