LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6171-2020 proposto da:
A.M.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO FIORDORO;
– ricorrente –
contro
COMUNE di SORRENTO (NA);
– intimato –
avverso la sentenza n. 5544/25/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
Con sentenza nr 5547/2019 la CTR della Campania rigettava l’appello proposto da A.M.G. nei confronti del Comune di Sorrento avverso la decisione della CTP di Napoli con cui era stata rigettata l’impugnativa della contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento Imu per l’anno 2012. Il Giudice di appello osservava che per una delle particelle non era stata specificamente contestata l’affermazione secondo cui la variazione d’ufficio sarebbe stata notificata in data 11.12.2012.
Con riferimento alle altre particelle affermava che la variazione della attribuzione catastale era scaturita da Docfa trasmessa dal CTU incaricato della stima immobiliare nell’ambito della procedura esecutiva forzata promossa contro il debitore, procedura di cui la contribuente era parte e quindi era messa in condizione di svolgere rilievi e formulare osservazioni.
Avverso tale sentenza A.M.G. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica il Comune di Sorrento che rimane intimato. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. dell’art. 324c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si rileva che nelle more del giudizio è passata in giudicato altra pronuncia della CTP di Napoli (sentenza n. 6731/2018) intervenuta fra le stesse parti ma relativa ad altra annualità (2012) sicché tale giudicato rilevabile d’ufficio in ogni stadio del giudizio riferendosi alla medesima obbligazione tributaria può essere fatto valere in questo giudizio.
Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si ritiene che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1,per essersi la contribuente trovata nell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica.
Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla CTR il nuovo accatastamento era stato presentato dal CTU nominato nell’ambito della procedura espropriativa nr 215/2006 del Tribunale di Torre Annunziata cui l’odierna contribuente non aveva partecipato per il fatto che la procedura era stata sospesa nei suoi confronti con ordinanza del 22.1.2013.
Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.
Giova premettere che risulta pacifica la possibilità di eccepire in Cassazione il giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza oggetto di impugnazione innanzi al giudice di legittimità con la produzione anche in memoria ex art. 378 c.p.c., della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato – cfr. Cass. n. 16874/2018, ove si è ritenuto che, in virtù di sentenze “inter partes” acquisite in sede di memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., l’esistenza del giudicato esterno acquisito e’, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione, conf. Cass. n. 18464/2018-.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza n. 6731 /2018 della CTP di Napoli, esaminando la questione relativa alla effetti delle variazioni catastali emessi dopo il gennaio 2000 ha ritenuto con riferimento all’anno di imposta 2013 alla luce del disposto del L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, che l’atto modificativo della rendita catastale non aveva prodotto effetti nei riguardi della contribuente in assenza della prova da parte del Comune della sua notificazione.
Risulta pertanto evidente che detto giudicato, riguardando l’esistenza stessa del requisito giustificativo del tributo pure in questo giudizio reclamato dal comune di Sorrento debba spiegare i suoi effetti nel presente giudizio, paralizzando in tal modo la pretesa azionata dall’Amministrazione.
Il ricorso va accolto e la decisione va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito va decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese del giudizio di merito vanno compensate in ragione dell’alternarsi delle decisioni.
La parte intimata va condanna alla rifusione delle spese di legittimità che si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente; spese di merito compensate; condanna il Comune al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 2500,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021
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