Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30215 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13321-2018 proposto da:

L.C.B., L.C.M., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO VALERIO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE MARINO, in persona del Sindaco pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7670/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che L.C.B. e L.C.M. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva rigettato il loro appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di accertamento ICI, per gli anni 2008, 2009 e 2011, emesso dal Comune di Marino.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, mediante il primo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che la sentenza impugnata avrebbe omesso di svolgere qualunque tipo di accertamento rispetto ai parametri indicati dalla norma di legge, nel determinare il valore venale del bene di proprietà dei ricorrenti;

che, attraverso il secondo motivo, i contribuenti assumono omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, giacché la valutazione dell’Agenzia del Territorio richiamata negli avvisi di accertamento non sarebbe mai stata depositata in giudizio;

che l’intimato non si è costituito;

che il primo motivo è inammissibile;

che, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Sez. 5, n. 16147 del 28/06/2017);

che, nella specie, il ricorso è carente della suddetta indicazione, né la Corte potrebbe verificare d’ufficio il fascicolo di merito, essendo stato denunciato un error in iudicando;

che il secondo motivo è parimenti inammissibile;

che il vizio denunciato ricade nel paradigma fissato dall’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, per un verso, nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, come nella specie, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. L., n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016);

che, per altro verso, stante la vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, nella specie, i ricorrenti non hanno provveduto ad indicare le eventuali differenti ragioni di fatto delle decisioni di merito e neppure quale fosse il fatto storico trascurato;

che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, in mancanza di attività difensiva di quest’ultimo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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