LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13388-2018 proposto da:
Q.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;
– ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 927/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 02/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che Q.D. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila. Quest’ultima, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, emessa dall’allora Equitalia Centro Spa, limitatamente alle cartelle di pagamento di competenza del giudice tributario.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, nonché dell’art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3: la commissione tributaria avrebbe erroneamente ritenuto inesistente anziché meramente irrituale la notifica del ricorso effettuata a mezzo PEC;
che, mediante il secondo motivo, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,21 e 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente dichiarato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, fuori dai casi tassativamente previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992;
che l’Agenzia si è costituita ritualmente;
che le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate;
che, infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte nel processo tributario è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46 comma 1, lett. a), n. 2 (così come modificato dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile (Sez. 6-5, n. 17941 del 12/09/2016, Sez. 6-5, n. 18321 del 25/07/17, Sez. 6 – 5, n. 27425 del 29/10/2018);
che, secondo il D.M. 4 agosto 2015, art. 16, emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2016, art. 3, comma 3, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Abruzzo a far data dal 15 ottobre 2016, mentre nella presente vicenda processuale la notifica dell’appello via pec è avvenuta precedentemente, e precisamente il 25 marzo 2016, quando tale modalità non era contemplata dall’ordinamento, quindi, giuridicamente inesistente e non sanabile con la costituzione dell’appellato, con conseguente inammissibilità dell’appello stesso;
che in senso contrario non depone la pronuncia delle Sezioni Unite 20 luglio 2016 n. 14916, richiamata dal ricorrente;
che, infatti, “in ragione della spiegata impossibilità, in difetto di approvazione delle norme tecniche del processo tributario telematico, avente carattere di specialità rispetto al rito civile, di ritenere l’equipollenza della notifica tramite PEC alla tradizionale notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l’affermazione dell’inesistenza della notifica ciononostante effettuata a mezzo PEC trova conforto anche nei principi di carattere generale espressi da Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi, nella fattispecie, di atto trasmesso da soggetto che non poteva dirsi munito, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione temporis, della possibilità giuridica di compiere detta attività” (Sez. 6-5, n. 24640 del 5/10/2018);
che, dunque, la CTR ha correttamente rilevato l’inammissibilità dell’appello ex officio, come tutte le cause di inammissibilità dell’impugnazione, nel processo tributario (Sez. 5, n. 11637 del 11/05/2017; Sez. 5, n. 6677 del 1503/2017); che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1, quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021