Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30217 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13479-2018 proposto da:

N.B.M. CASA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA RITA DANZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2952/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che la s.r.l. NBM CASA (quale società incorporante la Seven Immobiliare s.r.l.) propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva respinto il suo appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l’anno 2007.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, parte prima, art. 1, comma 1, sesto periodo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente ritenuto irrilevanti le circostanze sopravvenute, dedotte dalla società per giustificare la mancata alienazione dell’immobile nel triennio successivo all’acquisto;

che, attraverso il secondo motivo, la contribuente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la CTR avrebbe erroneamente condannato l’appellante al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

che l’intimata non si è costituita;

che il primo motivo è infondato;

che il D.P.R. n. 131 del 1986, della Tariffa allegato, parte prima, art. 1, comma 1, sesto periodo, testualmente recita: “il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis), se è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizioni che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni”;

che un’interpretazione della norma coerente con lo spirito dell’agevolazione, e con il carattere eccezionale della stessa, richiede che il fabbricato rivenduto abbia le stesse caratteristiche essenziali (sul piano architettonico e volumetrico) di quello precedentemente oggetto della tariffa agevolata;

che, pertanto, la demolizione e successiva ricostruzione sulla stessa area di altro immobile, naturalisticamente differente, non è in linea con la norma invocata;

che, in ogni caso, la sentenza impugnata ha svolto una valutazione di incongruità dei nuovi compendi, pervenendo a ritenere che, nella specie, non si fosse verificata l’ipotesi della forza maggiore, riconducibile ad un evento inevitabile ed imprevedibile (Sez. 6-5, n. 5015 del 12/03/2015);

che, d’altronde, la ricorrente neppure ha dimostrato di essersi attivata tempestivamente e che il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione fosse ascrivibile al Comune di Bologna, mentre con riguardo all’occupazione abusiva dei locali, essa non avrebbe potuto reputarsi imprevedibile, perché preesistente all’acquisto;

che il secondo motivo è fondato;

che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sulla condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell’ipotesi di declaratoria di infondatezza o inammissibilità dell’impugnazione, non trova applicazione nei giudizi avanti le commissioni tributarie, trattandosi, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 18 del 2018, di una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile (Sez. 6-5, n. 20018 del 27/07/2018; Sez. 6-5, n. 15111 dell’11/06/2018); che, considerato l’esito finale del giudizio e l’inutilità di un rinvio, alla luce dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la Corte dispone che vengano espunti dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata i capi riguardanti la condanna della contribuente al pagamento del contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dispone che vengano espunti dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata i capi riguardanti la condanna della contribuente al pagamento del contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater. Rigetta nel resto il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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