LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9100-2018 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SIGNORETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO CAPASSO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PRONCIALE DI *****, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7678/50/2017 della COMMISSIONE TRIBUITARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che R.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all’anno 2009.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il contribuente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla mancata considerazione degli importi che sarebbero stati incassati dal R. e conseguenti alle cessioni di autovetture, negli anni 2008 e 2009;
che l’intimata non ha resistito;
che, in data 11 aprile 2019, il R. ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione; che l’Agenzia delle Entrate di Benevento ha attestato la regolarità della medesima domanda, con missiva del 10 maggio 2021;
che va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di R.G..
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021