Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30226 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12971-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO VIVALDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2335/30/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che C.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2010.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il contribuente deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto i motivi di gravame privi di specificità, limitandosi a riproporre dubbi e perplessità già sollevati in primo grado;

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;

che il motivo, così come articolato, è fondato;

che il giudice di appello ha trascurato di considerare che i due motivi di appello richiamavano altresì le corrispondenti parti della decisione di primo grado, sottoposta ad impugnazione, sviluppandone la critica attraverso il richiamo ad opportuna giurisprudenza;

che, in ogni caso, è erronea l’affermazione della CTR che “l’appello in parola si configura come impugnazione di merito di carattere devolutivo, caratterizzata quale “revisio prioris istantiae” e innescata all’articolazione di una critica specifica, puntuale e mirata, che deve essere rivolta alle ragioni di primo grado”, giacché, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Sez. 5, n. 32594 del 20/12/2018; Sez. 6-5, n. 30525 del 23/11/2018);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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