Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30234 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12715-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA –

*****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CARUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO MANCUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6472/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IRPEF e altro per il 2007 con il quale l’Agenzia delle entrate aveva determinato sinteticamente ex art. 38, il reddito complessivo netto asseritamente non dichiarato in quanto il contribuente aveva prodotto una memoria con la quale rappresentava l’assenza di redditi per l’anno in questione, dovuta alla crisi del settore in cui operavano diverse società di cui lo stesso era amministratore;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo tardiva la notifica, avvenuta il 25.11.2013, considerato che il relativo termine, per l’anno 2007, era scaduto il 31.12.2012;

la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Ufficio, rilevando che la notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta il 25.11.2013 e quindi ben oltre il termine quadriennale di decadenza, termine che, trattandosi dell’anno d’imposta 2007, era scaduto il 31.12.2012 e non può applicarsi l’istituto dello slittamento all’anno successivo perché l’appellato, non svolgendo attività professionale o imprenditoriale e stante l’assenza di partita IVA e di redditi da dichiarare, non era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe dichiarato decaduto l’Ufficio dall’azione accertativa perché, in caso di omessa dichiarazione, il termine di quattro anni (per notificare l’avviso di accertamento), che decorre da quello in cui andava presentata la dichiarazione, è prorogato di un anno.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

“viene qui contestata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per decadenza dal potere impositivo, poiché l’accertamento risulta pacificamente notificato il 19 novembre 2009, su una dichiarazione per l’anno 2003 che doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2004, per cui il 31 dicembre del quarto anno successivo cui si riferisce la norma in esame entro cui deve pervenire l’accertamento deve intendersi entro il 31 dicembre 2008. Non di meno, la norma citata nel testo vigente ratione temporis, stabiliva che in caso di omessa dichiarazione, l’accertamento dovesse pervenire entro il quinto anno successivo. La dichiarazione scartata equivale a dichiarazione non presentata, con applicazione del termine quinquennale, che nel caso di specie veniva a scadere il 31 dicembre 2009, donde la notifica al 19 novembre 2009 deve ritenersi tempestiva” (cfr. Cass. 27292 del 2019).

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – affermando che la notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta il 25.11.2013 e quindi ben oltre il termine quadriennale di decadenza, termine che, trattandosi dell’anno d’imposta 2007, era scaduto il 31.12.2012 e non può applicarsi l’istituto dello slittamento all’anno successivo (previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, secondo cui “in caso di omessa dichiarazione, cioè di redditi conseguiti in assoluta evasione d’imposta, siano essi d’impresa o di altra natura, il suddetto termine quadriennale è prorogato di un anno”) perché l’appellato, non svolgendo attività professionale o imprenditoriale e stante l’assenza di partita IVA e di redditi da dichiarare, non era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi – non si è attenuta al disposto del suddetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2, perché da un lato non ha adeguatamente spiegato perché il contribuente non avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi pur essendo egli, per il periodo d’imposta di riferimento, amministratore di diverse società (come pure risulta non solo dal ricorso ma anche dal controricorso, pur avendo la parte contribuente specificato nella memoria di essersi successivamente dimesso) e dall’altro per non aver colto che nella prospettazione dell’Ufficio risultante dall’avviso di accertamento – sulla quale evidentemente l’Agenzia ha riposto un legittimo affidamento – il contribuente, godendo di un tenore di vita incompatibile con l’assenza di redditi e dunque essendo stato soggetto ad un accertamento D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38, è stato considerato come soggetto che pacificamente aveva omesso la dichiarazione dei redditi e del resto la proroga di un anno trova proprio la sua ratio nella maggiore difficoltà di accertamento della reale situazione reddituale del contribuente che incontra l’Ufficio in assenza di una dichiarazione dei redditi (non importa poi se tale omissione fosse o meno giustificabile, circostanza conoscibile solo al termine dell’accertamento); del resto la parte contribuente nel controricorso e nella successiva memoria si limita sostanzialmente ad affermare di non essere stato soggetto percettore di redditi, ma non anche che l’Ufficio non avesse diritto ad ususfruire della suddetta proroga, dal momento che quand’anche non fosse stato percettore di redditi rimane il fatto che non ha presentato la dichiarazione dei redditi e che dunque fosse dovuta, a favore dell’Ufficio, la proroga di un anno per svolgere l’accertamento.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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