Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30236 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17607-2020 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA 27, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IVECO SPA;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 7222/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di Consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

L’avvocato S., difeso dall’avvocato Salvino Greco, impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7222 del 22/11/2019 che – decidendo su di una sentenza del Tribunale di Roma, che era stato adito in sede di opposizione agli atti esecutivi e si era pronunciato anche su un’opposizione all’esecuzione, apparentemente non proposta – ha compensato le spese di lite, ritenendo lo S. sostanzialmente soccombente, in quanto aveva comunque visto ridurre il proprio credito.

IVECO S.p.a. è rimasta intimata La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale di cui all’art. 375 c.p.c.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Il Collegio rileva, preliminarmente, che nella proposta di definizione è stata posta questione relativa alla ritualità della procura alle liti rilasciata in favore del difensore dell’avvocato S.N., avvocato Salvino Greco e che in tema questione pende dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte.

E’, pertanto, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite Civili.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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