Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3024 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3024 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: *****);

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: *****) rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****);

– ricorrenti –

nei confronti di:

S.V., (C.F.: *****), G.L. (C.F.: *****), C.D. (C.F.: *****) rappresentate e difese dall’avvocato Natale Carbone (C.F.: *****);

– controricorrenti –

nonchè

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, (C.F.: *****), in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 426/2018, pubblicata in data 25 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 3 dicembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

S.V., G.L. e C.D., deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria tra il 1982 ed il 1991, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonchè dell’Università degli Studi di Messina, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie. Le loro domande sono state rigettate dal Tribunale di Reggio Calabria.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione di primo grado, le ha invece accolte, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a ciascuna delle attrici l’importo di Euro 44.416,00 per i quattro anni di frequenza dei rispettivi corsi, oltre interessi legali dalle rispettive date di costituzione in mora (8 maggio 2003 per la S., 16 aprile 2002 per la G. e 18 aprile 2002 per la Ge.).

Avverso tale decisione ricorrono le amministrazioni indicate in epigrafe, sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’università intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le amministrazioni ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con accettazione delle controparti.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le amministrazioni ricorrenti, prima della data fissata per l’adunanza camerale, avendo raggiunto con le controparti un’intesa in via stragiudiziale, hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso a spese compensate, rinunzia che risulta comunicata alle controparti stesse, che l’hanno espressamente accettata.

La rinunzia proviene dall’Avvocatura Generale dello Stato e risulta regolare in quanto anteriore all’adunanza camerale, così come l’accettazione delle controricorrenti, in quanto sottoscritta dalle parti e dal loro procuratore, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rinunzia, mentre nulla è a dirsi in ordine alle relative spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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