Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30240 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17213-2020 proposto da:

K.A., K.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA CECCHINI, rappresentati e difesi dall’avvocato CONSUELO FEROCI;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto N. cronol. 83/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il 26/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.

RILEVATO

che:

1. La Corte di Appello di Ancona, con decreto n. 83/2020, ha rigettato il reclamo proposto da K.A. e K.A., genitori di Ku.Al. (nato il *****), avverso il decreto con il quale il Tribunale per i minorenni delle Marche, in data 21/08/2019, ha rigettato la loro istanza di autorizzazione a rimanere in Italia D.Lgs. n. 286 del 1998 ex art. 31, comma 3.

1.1. Le ragioni poste a fondamento della decisione sono state le seguenti:

Entrambi i reclamanti sono disoccupati, non parlano la lingua italiana e soltanto K.A. comprende a sufficienza la lingua italiana. Entrambi sono ospitati da un loro parente, L.G., coniugato con la sorella della reclamante, e vivono dei suoi proventi.

Il minore, al momento della presentazione della domanda giudiziale, si trovava soltanto da alcuni mesi in Italia sicché non può ritenersi radicato nel territorio italiano né dal punto di vista amicale/sociale – non risultando, peraltro, l’intervenuto inserimento scolastico – o delle relazioni parentali.

Dalla limitata permanenza sul territorio italiano deriva che i rapporti e l’inserimento non possono ritenersi in ogni caso consolidati con la conseguenza che la loro interruzione, in ipotesi di rientro del minore in Albania unitamente ai loro genitori, non potrebbe in ogni caso comportare un grave trauma nel minore, disponendo in ogni caso i predetti di una rete parentale di supporto.

2. Avverso la presente decisione K.A. e K.A. hanno proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., presso questa Corte. La controparte è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

3. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, posto che la Corte territoriale non ha svolto alcun giudizio prognostico con riferimento al pregiudizio che il minore subirebbe da un eventuale allentamento improvviso dei genitori o dal ritorno di tutto il nucleo familiare in Albania.

Evidenziano i ricorrenti che, a tal scopo, si deve tener conto della tenera età del minore, della circostanza che egli ha vissuto solo pochi mesi in Albania e, per la maggior parte del tempo, in Italia a fianco dei genitori, nonché delle difficoltà economiche che i ricorrenti avrebbero in Albania non potendo garantire ad Al. un sostegno adeguato.

4. Nel secondo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione all’art. 9 e ss. della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, in relazione al divieto di espulsione di soggetti minori e del diritto all’unità familiare. A ragione dei ricorrenti, il provvedimento impugnato viola indirettamente il suddetto divieto nella parte in cui dà per scontato che il minore seguirebbe i genitori in Albania, senza tenere in considerazione il preminente interesse del minore a rimanere in Italia, dove avrebbe più garanzie di un sereno sviluppo psico-fisico ed educativo, assistito da entrambe le figure genitoriali.

5. Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, posto che il giudice di appello ha mancato completamente di effettuare il giudizio prognostico richiesto dalla norma citata in ordine alla sussistenza di un danno grave ed irreparabile allo sviluppo psicofisico del minore nel caso di un suo allontanamento improvviso dal contesto ambientale sereno e stabile in cui ha vissuto in Italia. Ne consegue che, in assenza di tale indagine, il provvedimento impugnato è illegittimo per carenza di motivazione.

6. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro connessione logico-giuridica, sono manifestamente fondati per le ragioni che seguono.

6.1. La Corte Territoriale ha fondato la decisione di rigetto su una duplice motivazione: il mancato radicamento dei genitori, in quanto disoccupati e non in grado di parlare bene la lingua italiana, ed il mancato radicamento del minore in relazione alla sua breve permanenza nel territorio nazionale.

6.2. Osserva il Collegio che nessun accertamento risulta essere stato svolto in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che il minore subirebbe dall’allontanamento improvviso delle figure genitoriali, da sempre sono vissute al suo fianco, o dall’eventuale sradicamento dell’intero nucleo familiare dal territorio nazionale, tenuto conto della sua tenera età, nonché della circostanza dedotta dai ricorrenti di aver lasciato l’Albania a cause delle difficoltà riscontrate nel trovare un’occupazione lavorativa e nel mantenere il figlio e di essersi traferiti in Italia, ove possono contare sul sostegno della rete parentale, per ovviare alle suddette difficoltà.

6.3. Precisamente, secondo quanto affermato dalle le Sezioni Unite di questa Corte, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo plico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (Cass., S.U., n. 21799/2010).

6.3. Trattasi di un accertamento ineludibile, da effettuare caso per caso, che non può considerarsi assorbito dalla prognosi negativa circa le prospettive di integrazione dei genitori o del minore in Italia. Ragionando a contrariis, si determinerebbe uno spostamento dell’oggetto del giudizio dalle esigenze esistenziali ed educative dei figli, che costituiscono la ratio del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, alla condizione dei genitori ed, oltremodo, si violerebbe il divieto di espulsione del minore straniero sancito dal D.Lgs. cit., art. 19, comma 2, lett. a) (Cass., n. 27238/2020).

6.4. Invero, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, la speciale autorizzazione di cui all’art. 31, si fonda proprio sul divieto di espulsione del minore straniero ex art. 19 cit., con la conseguenza che la valutazione delle condizioni per il rilascio di detta autorizzazione non può esaurirsi in un giudizio sul radicamento del minore sul territorio italiano, il quale si risolverebbe in una grave violazione del suddetto divieto. Tale considerazione può essere utilizzata solo come elemento integrativo, che concorre alla formulazione del giudizio prognostico, il quale deve fondarsi, indefettibilmente, sull’accertamento, secondo un giudizio probabilistico, del nesso causale tra l’allontanamento coattivo del genitore e i verosimili effetti pregiudizievoli sull’equilibrio plico-fisico del minore (Cass., n. 15642/2020).

6.5. In conclusione, il giudice di appello avrebbe dovuto svolgere un accertamento prognostico circa gli effetti che determinerebbe, sullo sviluppo psico-fisico del minore, l’eventuale allentamento improvviso dei genitori ovvero il suo sradicamento dal territorio nazionale, non potendo tale accertamento risultare assorbito dal profilo del mancato radicamento dell’intero nucleo familiare (genitori e minore).

6.6. Ciò determina l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

La Corte ritiene necessario disporre che, in caso di pubblicazione della presente pronuncia, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di pubblicazione della presente pronuncia, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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