Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30243 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17581-2020 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CIPRIANI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE FIRENZE;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 829/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

che:

Con ordinanza del 20.11.2018, il Tribunale di Firenze rigettò il ricorso proposto da M.S., cittadino della Guinea, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quelle sussidiaria ed umanitaria.

Con sentenza del 21.4.20 la Corte d’appello ha rigettato il gravame, osservando che: il ricorrente non era credibile; non ricorrevano i presupposti dello status di rifugiato; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, in quanto la vicenda narrata aveva un rilievo esclusivamente privatistico; non erano configurabili condizioni di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario.

Saido ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f e g, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35bis, comma 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, art. 14, comma 1, lett. a, b e c, e art. 17, nonché omesso e insufficiente esame di fatti decisivi, per aver la Corte d’appello escluso la protezione sussidiaria, pur sussistendo in Guinea una situazione di grave instabilità socio-politica della regione di provenienza del ricorrente, con pericolo di danni gravi, come desumibile dalle fonti esaminate.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e art. 8, non avendo la Corte territoriale considerato, ai fini della protezione umanitaria, che il ricorrente ha svolto attività di volontariato, frequentato un corso sanitario e di apprendimento della lingua italiana, nonché il rischio dello sradicamento e della privazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti concernenti i presupposti della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Al riguardo, il ricorrente ha posto a sostegno del ricorso alcune fonti informative il cui contenuto è contrapposto a quelle utilizzate dalla Corte d’appello, tendendo dunque a prospettare una diversa interpretazione dei fatti.

Il secondo motivo, sulla protezione umanitaria, è parimenti inammissibile in quanto generico, considerando che la Corte territoriale ha escluso ogni condizione di vulnerabilità o di integrazione del ricorrente sul territorio italiano con argomenti esaustivi, non censurabili in questa sede.

Nulla per le spese, considerando che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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