Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30246 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7587-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., G.A., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA BRACHI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2025/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

L’Agenzia delle entrate, in data 28.10.2013, notificava avviso di accertamento relativo a maggior reddito di partecipazione rilevato in capo alla società “Contabilità S.a.s. di G.A & C. in liquidazione”, società cancellata dal Registro delle Imprese il *****, per l’anno 2008 a G.A. e M.A., il primo nella qualità di socio accomandatario, il secondo nella qualità di socio accomandante della società estinta.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo denunciando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, nonché dell’art. 2495 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a seguito della estinzione di una società in accomandita semplice, il socio risponde dei debiti sociali solo se l’Amministrazione finanziaria dimostri che il socio abbia percepito somme al momento della estinzione della società.

Sostiene infatti che l’intervenuta estinzione della società non avrebbe precluso all’Amministrazione di imputare per trasparenza ai soci il maggior reddito accertato in capo alla predetta società notificando ad essi l’accertamento.

Osserva, in particolare, che l’avviso con il quale era stato accertato il maggior reddito societario oggetto di un distinto procedimento (Rg. 17424/2019) configurato dalla CTR quale atto presupposto e per il quale pendeva ricorso per cassazione, doveva considerarsi valido alla luce dei principi affermati dalla Corte in tema di cancellazione delle società.

I contribuenti si sono costituiti con controricorso.

La censura è fondata.

In primo luogo occorre dare atto che con ordinanza nr 28538/2020 la Corte ha cassato con rinvio il procedimento presupposto.

Ha infatti rilevato che, ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003), a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., S.U., n. 6070 del 2013) ed ha precisato che nel caso di società di persone, come quello di specie, il socio accomandatario, solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, subentra dal lato passivo nel rapporto d’imposta senza necessità di provare la sua legittimazione ad causam, a differenza di quanto accade per il socio accomandante e per il socio di società di capitali, responsabili solo limitatamente a quanto riscosso a seguito della liquidazione e con la necessità, in presenza di contestazioni, di provare la loro legittimazione ad causam e, cioè, la loro qualità di successori dal lato passivo nel rapporto di imposta, se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (cfr. Cass. n. 33087 del 2018).

Su queste premesse questa Corte ha rilevato che, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui – senza distinguere tra accomandatario e accomandante – il socio risponde dei debiti della società estinta solo se risulti dimostrato che egli abbia riscosso delle somme in sede di liquidazione, si pone in contrasto con gli arresti giurisprudenziali su menzionati.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento all’odierno contenzioso che trae origine dall’avviso di accertamento relativo alla posizione fiscale della società Contabilia s.a.s. che è stata decisa con l’ordinanza nr. 28538/2020 e che rappresenta l’atto presupposto in base al quale l’Amministrazione finanziaria ha imputato per trasparenza ad entrambi i soci il maggior reddito di partecipazione riscontrato in capo alla predetta società.

La CTR oggetto della presente impugnativa ha motivato il rigetto dell’appello ritenendo a torto che la pretesa non poteva essere azionata se non dimostrando l’effettiva partecipazione da parte dei soci degli utili dopo l’estinzione della società senza distinguere anche in questo caso fra la posizione del socio accomandante ed accomandatario.

La decisione va pertanto cassata e rinviata per un nuovo esame alla CTR della Toscana, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso-; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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