Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30249 del 27/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10302-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C.M., S.G., quali eredi di F.C. e S.L.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO, rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELA RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5771/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte dei danti causa ( F.F. e S.L.G.) degli odierni ricorrenti del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso proposta in relazione alle somme versate nel periodo 1990/1992, per i redditi prodotti da residenti in uno dei comuni siciliani colpiti dal sisma, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado (che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti in relazione ad Irpef e Ilor, per reddito di lavoro dipendente e lavoro autonomo).

S.C.M. e S.G. si costituiscono con controricorso e depositano memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello col quale era stato dedotto il contrasto col diritto comunitario del rimborso richiesto, posto che secondo la giurisprudenza unionale i liberi professionisti sono da considerarsi quali imprenditori, con conseguente esclusione dal diritto al rimborso.

2. Il motivo è inammissibile, avendo la CTR motivato sul punto (pag.

12) con conseguente inammissibilità del denunciato vizio di omessa pronuncia, laddove ha statuito che l’IVA non può essere oggetto di rimborso, poiché volta a garantire il principio unionale di neutralità fiscale e la riscossione integrale nel territorio nazionale, confermando il diritto al rimborso delle altre imposte, in quanto non confliggente con i principi comunitari.

3. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 290 del 2002, art. 9, comma 17; della L. n, 190 del 2014, art. 1, comma 665, della Sesta Dir. n. 77/388/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia delle C.E.E., ex art. 360 c.p.c., n. 3, essendo pacifico che il contribuente esercitava attività di impresa, secondo l’accezione unionale.

4. Questo motivo è fondato.

4.1. Risulta incontestato, come emerge anche dal controricorso, che il contribuente aveva presentato la domanda di rimborso per redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, quest’ultimo ritenuto nell’accezione unionale (Decisione 2015/5549) reddito d’impresa, per il quale il rimborso, L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 665, era sospeso in attesa della verifica della compatibilità del beneficio con gli aiuti di stato.

4.2.Va quindi premesso che la nozione di impresa comunitaria ha una latitudine più estesa rispetto alla nozione di imprenditore di cui agli artt. 2082 e ss. c.c., comprendendo anche le attività professionali, pur se regolamentate da norme nazionali e soggette a precise autorizzazioni (cfr. Corte di giustizia, sent. 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione contro Repubblica Italiana, p. 36, secondo cui “la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento”; decisione 95/188/CE della Commissione, del 30 gennaio 1995, COAPI (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial; Corte di giustizia nella sentenza del 12 settembre 2000, nelle cause riunite da C-180/98 a C-184/98).

4.3.Questa Corte ha affermato, con decisione qui confermata, che in tema di agevolazioni tributarie erogate a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell’art. 107 TFUE, p. 2, lett. b)) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107 TFUE, p. 2. lett. b), di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto). Ai fini di detta prova, per effetto dello “ius superveniens” costituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabililità, è consentita alle parti l’esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili (Cass. n. 17199 del 26/06/2019, Cass. n. 30927 del 27/11/2019; Cass. n. 9812 del 2019, Cass. n. 2208 del 25/01/2019; Cass. n. 30373 del 2019; Cass. n. 9356 del 2020).

4.4.Pertanto non è sufficiente che il giudice tributario affermi che sussistono i presupposti del diritto del contribuente esercente attività d’impresa solo valutando l’importo delle somme richieste a rimborso, che risultano inferiori alla somma limite di Euro. 200.000,00, essendo egli tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (citata dec., artt. 2 e 3), “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale art. 92 TFUE, n. 1, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (Cass., n. 22377 del 2017, cit.; conf. Cass. n. 29905 del 2017, cit., da ultimo Cass. n. 16481 del 2021; Cass. n. 12379 del 2021).

4.5. In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107 TFUE, par. 2, lett. b), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (5 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (5 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiano abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (5 148 dec. cit.);

4.6.Inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE – come ha ritenuto la CTR- dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, Cass. n. 14465; sez. trib. n. 17199/2019 cit., Cass. n. 10450 del 2018).

4.7. Al riguardo occorre ribadire che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già (ass. n. 5224 del 1998, cit.).

5. Conclusivamente, il ricorso in esame va accolto, e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia che si atterrà ai superiori principi, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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