LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3803 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
Società BPCOM S.r.l., in concordato preventivo (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, B.P., rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Michele Trioni (C.F.:
TRN MHL 70M09 C933Y);
– ricorrente –
nei confronti di:
BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., (C.F.:
*****), società con socio unico Invitalia S.p.A., quale mandataria e gestore, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla L. n. 662 del 1996, in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, M.B. rappresentato e difeso dall’avvocato I.G. (C.F.: *****);
– controricorrente –
nonchè
ADER, – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F.: *****), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:
*****);
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 5342/2018, pubblicata in data 30 novembre 2018 (che si assume notificata in data 3 dicembre 2018);
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 3 dicembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
BPCOM S.r.l., in concordato preventivo, ha agito in giudizio (nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c.) nei confronti della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., quale mandataria e gestore del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla L. n. 662 del 1996, nonchè dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, per ottenere l’accertamento della natura chirografaria del credito vantato nei suoi confronti dalla banca convenuta in conseguenza della avvenuta escussione di una garanzia prestata in suo favore dal Fondo di cui alla legge indicata, in relazione ad un finanziamento concesso da un istituto bancario terzo (Banca di Legnano S.p.A.).
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Como, che ha ritenuto il credito in questione assistito dal privilegio di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9 e del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 8 bis convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2015, n. 33.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre BPCOM S.r.l., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A..
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato un semplice atto di costituzione, in vista della partecipazione all’eventuale discussione orale del ricorso.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla normativa del D.Lgs. n. 123 del 1998, di carattere amministrativo e procedimentale e priva di richiami alla L. n. 662 del 1996, per avere la Corte di Appello ritenuto, interpretato e applicato in modo erroneo la normativa relativa all’interpretazione e non retroattività della Legge, ex artt. 11 e 12 preleqgi”.
Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 123 del 1996, art. 9, commi 4 e 5 relativo alla revoca e alla istituzione di nuovo privilegio, per avere la Corte di Appello con motivazione non lineare, ritenuto, interpretato e applicato in modo erroneo la normativa relativa, ex art. 12 preleggi, art. 2745 c.c. e art. 1203 c.c.”.
Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 3 del 2015, art. 8 bis convertito nella L. n. 33 del 2015, per averlo la Corte di Appello ritenuto, interpretato e applicato in modo erroneo, ex artt. 11 e 12 preleggi, art. 2-3-41 Cost., art. 6 CEDU”.
I tre motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, data la loro evidente connessione.
Essi sono manifestamente infondati.
Il credito in contestazione deriva dalla concessione ed erogazione (effettuata dalla Banca di Legnano S.p.A., successivamente divenuta Banca Popolare di Milano), a favore della società ricorrente, di un finanziamento, con garanzia diretta del Fondo di Garanzia P.M.I. (Piccole e Medie Imprese), cui ha fatto seguito il parziale inadempimento, da parte dell’impresa beneficiaria, all’obbligazione di restituzione ‘dell’importo finanziato, con conseguente escussione del Fondo di Garanzia, il cui gestore Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., dopo aver estinto il credito della banca finanziatrice (Banca di Legnano S.p.A., divenuta Banca Popolare di Milano), si è surrogato, ai sensi dell’art. 1203 c.c., nei relativi diritti per le somme pagate in virtù dell’escussione della garanzia, chiedendo il riconoscimento del proprio credito in privilegio, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, nell’ambito del concordato preventivo della società finanziata, a seguito di iscrizione del credito stesso nei ruoli esattoriali.
Secondo la ricorrente, il privilegio previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, riguarderebbe esclusivamente i finanziamenti concessi in base al decreto medesimo e non quelli concessi in base a diversa normativa, come avvenuto nella specie, trattandosi di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI accordato ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a). Inoltre, il suddetto privilegio sussisterebbe solo in caso di revoca dell’agevolazione concessa in forma di garanzia ovvero per le restituzioni, ma non in caso di inadempimento, come verificatosi nella fattispecie, mentre la stessa surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c. non consentirebbe la “trasformazione o modifica” di un credito chirografario (quale pacificamente era quello rimasto inadempiuto nei confronti della banca finanziatrice che aveva escusso la garanzia) in un credito privilegiato. Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 8 bis convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2015, n. 33, infine, sarebbe una norma innovativa, come tale prova di efficacia retroattiva, onde non potrebbe avere effetti in relazione alla garanzia oggetto della presente controversia, che è stata prestata nel 2010.
In relazione a tutte le indicate censure, peraltro, la decisione impugnata risulta pienamente conforme agli indirizzi ormai consolidati di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare), secondo i quali:
– il D.Lgs. n. 123 del 1998 è una normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019), onde il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della L. n. 662 del 1996, a favore di chi ha finanziato la PIMI (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019);
– gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch’essi del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, perchè le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione; d’altra parte non vi è alcuna necessità – sotto il profilo strutturale, come pure sotto quello logico – che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perchè di un privilegio possa disporre il garante, indipendentemente dalla esatta qualificazione dell’azione esercitata dal garante che sia stato escusso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2664 del 30/01/2019, Rv. 652683 – 01);
– il privilegio previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486 – 01), in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018, Rv. 648259 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019);
– in ogni caso, il D.L. n. 3 del 2015, art. 8 bis convertito in L. 24 marzo 2015, n. 33, il cui comma 3, in maniera esplicita, prevede che costituisce credito privilegiato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), ha natura di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019).
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021